Infonews CONFIDA 44/2020
Si segnala che la Banca d’Italia, in una comunicazione che alleghiamo, fa sapere che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, le notifiche da parte dei soggetti che prestano servizi di pagamento basati su strumenti a spendibilità limitata – il cui termine di scadenza è fissato per il prossimo 30 aprile (vedi nostra Infonews 17/2019)– sono prorogate fino al successivo 30 giugno.
Infonews CONFIDA 43/2020
Vi inviamo in allegato la “Convenzione di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito” sottoscritta, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, dall’Abi (l’Associazione bancaria italiana) con i sindacati e le associazioni datoriali.
L’obiettivo della convenzione è far arrivare il pagamento in tempi più veloci ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito e fronteggiare così le difficoltà di carattere finanziario, in attesa del pagamento diretto da parte dell’Inps.
La presente Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le Banche che intendono sostenere l’iniziativa. L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi.
L’anticipo dei trattamenti di integrazione salariale è forfettariamente determinato in un importo complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale e potrà essere reiterato in caso di previsioni legislative di prolungamento dei trattamenti di integrazione salariale “COVID”.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale– che avrà effetto solutorio del debito maturato.
Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato nella Convenzione e nei relativi allegati, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.
convenzione anticipo integrazione salariali_DEF
Allegato A) CIGO ex Covid-19 30 marzo def
Infonews CONFIDA 42/2020
Facendo seguito alla nostra Infonews n° 30/2020, per una più agevole lettura inviamo due note con istruzioni operative, realizzate in collaborazione con lo studio legale ADR, relative all’applicazione degli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 18/2020. Nello specifico, la prima informativa riguarda la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e assegno ordinario e, la seconda, la cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).
Alleghiamo anche la circolare n° 47 dell’INPS.
Infonews CONFIDA 41/2020
La situazione della distribuzione automatica, come quella di molti altri settori economici italiani, è di gravissima difficoltà. Sebbene il settore sia ancora attivo in quanto il DPCM dell’11 marzo lo inserisce tra le attività commerciali essenziali, il giro d’affari del vending si è ridotto dell’80% rispetto al mese scorso.
Per questi motivi, il Presidente di CONFIDA Massimo Trapletti ha lanciato oggi un appello al Governo per denunciare la grave situazione in cui versano le imprese del vending e più in generale la maggioranza delle imprese italiane e ha lanciato un appello ‘shock’: l’abolizione delle tasse di giugno (IRPEF, IRAP, TARI, TASI, IMU, IRES) per le imprese.
Leggi l’appello: https://www.confida.com/news/il-vending-perde-l80-confida-lancia-una-proposta-shock-stop-alle-tasse-di-giugno/
Se vuoi condividerlo sui social media:
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Hashtag dell’appello: #StopTasseaGiugno
Infonews CONFIDA 40/2020
Il Ministero degli Interni ha emanato una nuova versione di modello di autodichiarazione necessaria per effettuare gli spostamenti che vi inviamo in allegato.
Infonews CONFIDA 39/2020
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha aggiornato l’elenco dei codici Ateco di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.
Si ricorda che questo elenco NON riguarda le società di gestione il cui prosieguo dell’attività è sempre confermata dal DPCM 11 marzo 2020.
Rispetto al precedente elenco, sono stati aggiunti i seguenti codici:
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese
Mentre sono stati eliminati i seguenti codici:
22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)|
Tali disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Infonews CONFIDA 38/2020
RISPOSTA: Assolutamente NO. Ogni gestione (intendendo con ciò ogni società o impresa individuale esercente la distribuzione automatica) non deve comunicare alcunché al Prefetto in quanto l’attività di distribuzione automatica è stata espressamente consentita dall’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo che resta pienamente in vigore nonostante la successiva introduzione del DPCM 22 marzo 2020.
Questa perdurante coesistenza fra le disposizione del DPCM 11 marzo e DPCM 22 marzo, già chiara fin dall’inizio, è stata peraltro confermata dallo stesso Ministero dell’Interno con propria circolare del giorno 23 marzo 2020 per mezzo della quale, nel chiarire i contenuti del DPCM 22 marzo 2020 (dedicato alle imprese di produzione ed al commercio all’ingrosso), ha ulteriormente colto l’occasione per ribadire che “con riguardo alle attività commerciali (ndr “al dettaglio”) continuano ad operare le previsioni recate dal DPCM 11 marzo 2020”.
Infonews CONFIDA 37/2020
Desideriamo segnalare la circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare evidenziamo come anche il Ministero dell’Interno abbia confermato che, con riguardo alle attività commerciali, continuano ad operare le previsioni recate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile.
Di seguito il link:
Infonews CONFIDA 36/2020
CONFIDA ha richiesto e ottenuto un importante chiarimento da Confcommercio pubblicato sul sito istituzionale della confederazione che avvalora ulteriormente l’interpretazione di CONFIDA dei DPCM 11 e 22 marzo inviata con le precedenti Infonews n° 33 e n°35.
Quesito (23 marzo 2020):
La mia attività al dettaglio, prima consentita dal DPCM dell’11 marzo, ora non è più tra quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo: devo sospenderla?
No, tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 al DPCM dell’11 marzo possono continuare ad essere svolte.
La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che “resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo“.
Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo, si evidenzia che l’art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente decreto “si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell’11 marzo 2020, nonché a quelle dell’ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020.”
Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell’11 marzo possono quindi continuare ad operare.
Il link alla pagina del sito di Confcommercio dove è pubblicato il quesito: https://www.confcommercio.it/-/faq-coronavirus-dpcm-marzo
Infonews CONFIDA 35/2020
Per un maggiore approfondimento circa l’argomento trattato nella nostra Infonews n. 33 inviata ieri sera, CONFIDA ha chiesto un parere all’avvocato Andrea Netti, titolare dello Studio ADR, sul contenuto dei DPCM dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 relativi a misure restrittive per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 (Coronavirus) che vi alleghiamo.