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Decreto Legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure in materia di accertamento, riscossione, nonché, adempimenti e versamenti tributari.

Infonews CONFIDA 10/2021

Con il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, viene consentita, in generale, una proroga breve (cosiddetta “Ponte”) della ripresa delle attività di notificazione degli atti di accertamento e di pagamento, già affidati dagli enti impositori all’agente della riscossione, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, in attesa di emanazione di nuove disposizioni di definizione agevolata o di rateizzazioni più favorevoli al contribuente.

 

Proroga degli atti di accertamento, comunicazioni d’irregolarità e inviti alla regolarizzazione.

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza (calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” 2), scadono tra l’8 marzo 2020 (21 febbraio per le c.d. “zone rosse”) ed il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2022, anziché nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

  

Sospensione delle comunicazioni di irregolarità e degli inviti alla regolarizzazione ai fini IVA e di atti di accertamento

Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al precedente paragrafo, è sospeso, inoltre, l’invio dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 gennaio 2020:

  1. comunicazioni, di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973;
  2. comunicazioni, di cui all’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
  3. inviti all’adempimento, di cui all’art. 21-bis del DL 31 maggio 2010, n. 78;
  4. atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del DL 6 luglio 2011 n.98;
  5. atti di accertamento delle tasse automobilistiche, di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all’art. 5 del DL 30 dicembre 1982 n. 953, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  6. atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari, di cui alla Tariffa art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 641.

  

Termine iniziale di notifica

I predetti atti, comunicazioni e inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2022 (anziché nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Proroga al 31 gennaio 2021 del termine di notificazione delle cartelle di pagamento

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di tredici mesi, relativamente:

  1. alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (prevista dagli art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  2. alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del TUIR;
  3. alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale (prevista dall’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973).

Con riferimento agli atti sopra indicati e notificati entro il 31 gennaio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento (di cui all’art. 6 del DM del 21 maggio 2009), e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’art. 20 del DPR n. 602 del 1973), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

  

Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni.

Il decreto consente la sospensione, fino al 31 gennaio 2021, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati, prima di tale ultima data, dall’agente della riscossione e dai soggetti affidatari e responsabili dell’accertamento e riscossione di province ed i comuni, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

  

Salvaguardia degli atti per i quali si è già proceduto al pagamento

Il decreto in commento prevede, infine, una clausola di salvaguardia per le attività già poste in essere dal 1° gennaio alla data del 15 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge). In particolare, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Sono, correlativamente, acquisiti a titolo definitivo i versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo relativi agli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti. Restano parimenti acquisiti gli accantonamenti effettuati e le somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti responsabili dell’azione di accertamento e riscossione di comuni e province.

 

Istituti di credito – Nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente

Infonews CONFIDA 09/2021

Segnaliamo che dal il 1° gennaio 2021 tutti gli Istituti di credito italiani sono chiamati ad applicare nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un’obbligazione bancaria (cosiddetto “default”) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea [EBA] con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE.

Le nuove norme sono state approvate negli anni recenti, tra il 2015 e il 2017 in periodi di “normalità” e di espansione economica, ma trovano ora applicazione in un momento di difficoltà.

Alcuni grandi Gruppi bancari hanno iniziato ad applicare in Italia le nuove norme UE già a far data dal 1°gennaio 2020, ma con il 1°gennaio 2021 tutti gli Intermediari bancari e finanziari italiani devono uniformarsi.

E’ possibile acquisire una informativa completa sulle nuove regole al seguente link:

https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html.

Sarete indirizzati ad un contributo informativo dedicato, che si propone di spiegare in modo pratico e sintetico la nuova normativa, indicando i “pericoli” assolutamente da evitare nell’utilizzo degli affidamenti bancari e nel servizio del debito su operazioni pluriennali, per non vedere compromessa la propria capacità di accesso al credito.

 

Legge di bilancio – Rinnovato credito d’imposta per i beni strumentali nuovi (ex Impresa 4.0).

Infonews  CONFIDA 08/2021

Desideriamo segnalare che la legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero a determinate condizioni entro il 30 giugno 2023, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Per tutte le specifiche è possibile leggere la circolare completa al seguente link:

https://www.confida.com/servizi-circolari/

 

Vending Sostenibile: nuova brochure e attività social. Mandateci i vostri progetti

Infonews CONFIDA 06/2021

Sul sito di CONFIDA è stata pubblicata la nuova brochure del progetto Vending Sostenibile https://www.confida.com/vending-sostenibile/ che sarà oggetto anche di comunicazione sui profili social dell’associazione.

La brochure è un’ulteriore strumento per comunicare la sostenibilità del nostro settore e le buone prassi delle imprese associate a CONFIDA che sono inserite nell’area del sito dell’associazione dedicata al progetto “Vending Sostenibile”.

Con l’occasione vi ricordiamo che se avete nuovi progetti di sostenibilità a cui volete dare visibilità all’interno di Vending Sostenibile potete di inviare i materiali (testi, immagini, documenti in .pdf, link web…) via mail a federica.bertoglio@confida.com.

Il Progetto Vending Sostenibile, creato da CONFIDA nel 2014, ha anche dato vita ad una specifica Commissione che si impegna ad approfondire e promuovere le tematiche della sostenibilità nella distribuzione automatica a cui possono partecipare tutte le aziende associate interessate al tema.

 

 

Coronavirus: pubblicato il Dpcm 14 gennaio 2021

Infonews CONFIDA 07/2021

Segnaliamo che è stato pubblicato il DPCM 14 gennaio 2021 che introduce misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che si applicano dalla data del 16 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Di seguito il link al testo integrale:

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-gennaio-2021/16065

Ci riserviamo di effettuare ulteriori approfondimenti nel corso della prossima settimana.

 

Coronavirus: pubblicato il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2

Infonews CONFIDA 05/2021

Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 10 di ieri, giovedì 14 gennaio 2021, è stato pubblicato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”. cd. DL Covid.

In particolare, il decreto prevede:

  • Proroga stato di emergenza – Viene prorogato lo stato di emergenza, in scadenza il 31 gennaio, fino al 30 aprile 2021.
  • Spostamenti tra Regioni – dal 16 gennaio 2021 fino al 15 febbraio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome (indipendentemente dalla zona di rischio), salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Spostamenti verso abitazioni private – Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021 in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14. Nelle zone arancioni e rosse, le disposizioni si applicano in ambito comunale.
  • Spostamenti dai piccoli comuni – Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Di seguito il link al testo del decreto:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-14&atto.codiceRedazionale=21G00002&elenco30giorni=false

 

 

È online lo Studio sul settore della distribuzione automatica in Italia, dati 2019, realizzato da Ipsos

Infonews CONFIDA 04/2021

Gli associati CONFIDA possono scaricare gratuitamente la versione completa dello Studio di settore dalla pagina Indagini e ricerche del sito associativo https://www.confida.com/indagini-e-ricerche/.

Lo Studio quest’anno, per la prima volta, è stato realizzato da Ipsos ed è stato illustrato in versione sintetica, in occasione degli Stati Generali del Vending, da Nando Pagnoncelli, Presidente dell’ente di ricerca.

 

Coronavirus: ordinanze Ministero della salute 8 gennaio 2021

Infonews CONFIDA 03/2021

Segnaliamo che il Ministero della Salute ha emanato, lo scorso 8 gennaio 2021, cinque ordinanze con le quali ha prorogato le misure di cui all’art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 per le seguenti cinque regioni:

  • Calabria
  • Veneto
  • Sicilia
  • Lombardia
  • Emilia-Romagna

Pertanto, le cinque regioni di cui sopra sono nella c.d. “zona arancione” da oggi, 10 gennaio 2021, fino al 15 gennaio 2021.

Come sottolinea lo stesso Ministero della Salute la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire da lunedì 11 gennaio:

  • area gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
  • area arancione: Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto
  • area rossa: (nessuna Regione).

Restano in vigore le restrizioni previste dal decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.

Di seguito il link alla pagina delle ordinanze:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5260

Legge di bilancio per l’anno finanziario 2021: prorogate “Plastic tax” e “Sugar tax”

Infonews CONFIDA 02/2021

Segnaliamo che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46) la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Desideriamo evidenziare che:

  • All’art. 1 comma 1084 lettera i) proroga la c.d. “Plastic tax” dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.
  • All’art. 1 comma 1086 lettera e) proroga la c.d. “Sugar tax” dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022.

Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2021.

Per un prendere visione del testo integrale riportiamo di seguito il link al sito web della Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg

 

Coronavirus: Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n.1 (cd “Decreto Ponte”) – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Entrata in vigore.

Infonews CONFIDA 01/2021

Segnaliamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021 – ed entra in vigore in data odierna (6 gennaio) – il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19”.

Il provvedimento, che sarà trasmesso in Parlamento per il consueto iter di conversione in legge, reca, in particolare, misure destinate ad integrare l’attuale quadro regolatorio nel periodo compreso tra il 7 ed il 15 gennaio, data fino alla quale sono efficaci le disposizioni previste nel DPCM 3 dicembre 2020 (vedi Infonews CONFIDA 164/2020) e rivede i criteri per la individuazione degli scenari di rischio per la definizione delle zone.

Si illustrano, di seguito, le misure più rilevanti.

  1. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 (art. 1)

Nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio prossimi, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case situate in altra regione o provincia autonoma.

Nelle giornate festive e prefestive di sabato 9 gennaio e domenica 10 gennaio, sull’intero territorio nazionale – ad eccezione delle Regioni in cui si applicano le misure di cui all’art. 3 del D.P.C.M. (cd zone rosse) – si applicano le misure previste dall’art. 2 del medesimo D.P.C.M.  per le cd zone arancioni.

Sono vietati quindi oltre agli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni, anche quelli tra comuni diversi della medesima regione – salvo che per comprovate esigenze di lavoro, studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune – ma restano, comunque, consentiti gli spostamenti dai comuni con meno di 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 3 dicembre (cd zona rossa), è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione privata, nel limite di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazione, e ad esclusione dei minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti che con queste convivono. Per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti lo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Si precisa che, durante l’intero periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio p.v., restano comunque ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate, da ultimo, con  D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e dalle successive Ordinanze del Ministro della salute (vedi Infonews CONFIDA 166/2020).

  1. Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale (art. 2)

Il provvedimento rivede, inoltre, i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone arancioni e rosse.

In particolare, fino al 15 gennaio, il Ministro della salute con propria ordinanza, applica ad una o più regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

  1. le misure di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (previste per le zone arancioni), se lo scenario è almeno “di tipo 2” e il livello di rischio è almeno “moderato”;
  2. le misure di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (previste per le zone rosse), se lo scenario è almeno “di tipo 3” e il livello di rischio è almeno “moderato”;
  1. Regime sanzionatorio (art. 3)

Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 e 2 del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si ricorda che il suddetto articolo 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

  1. Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza (art. 4)

Il provvedimento interviene inoltre sulla organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, dal giorno 11 gennaio al 16 gennaio prossimi. Nelle regioni della cd zona rossa, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni dal 7 al 9 gennaio 2021, l’attività didattica delle suddette istituzioni scolastiche si svolge solo a distanza. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle sopra citate, resta fermo dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto già previsto dal DPCM 3 dicembre 2020.