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CIRCOLARE GENERALE 76/2008 – OGGETTO: SCADENZARIO TRIBUTARIO SETTEMBRE 2008

Prot.159.DG.me   Milano, 1 settembre 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 76/2008   OGGETTO: SCADENZARIO TRIBUTARIO SETTEMBRE 2008  

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CIRCOLARE GENERALE 75/2008 – Oggetto: Scadenze fiscali – Versamenti del mese di agosto

Prot.158.DG.me   Milano, 5 agosto 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 75/2008   Oggetto: Scadenze fiscali – Versamenti del mese di agosto – Proroga dei termini – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2008   Con riferimento all’argomento in oggetto, si informa che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 29 luglio 2008 concernente la proroga degli adempimenti tributari in scadenza dal 1° al 20 agosto 2007.   Con il provvedimento in esame viene stabilito che il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4 del decreto legislativo n. 241/1997 aventi scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2008 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.   La suddetta proroga riguarda i versamenti, anche rateali, delle somme (imposte, tributi e contributi) da effettuare con il mod. F24, con esclusione di quelli relativi alle somme che prevedono l’utilizzo del mod. F23 (ad es. imposta di registro, catastale, bollo).   Si allega il testo del decreto.   Cordiali saluti.   Michele Evolvi Ufficio consulenze”

CIRCOLARE GENERALE 74/2008 – Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO AGOSTO 2008

Prot.153.DG.me   Milano, 28 luglio 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 74/2008   Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO AGOSTO 2008  

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 73/2008 – Oggetto. Circolare CONFCOMMERCIO n. 2423 del 21 luglio 2008 – Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Prot.151.DG.me   Milano, 21 luglio 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 73/2008   Oggetto. Circolare CONFCOMMERCIO n. 2423 del 21 luglio 2008.   Per le Imprese interessate si trasmette la circolare di CONFCOMMERCIO avente ad oggetto il Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.   Cordiali saluti.   Michele Evolvi Ufficio Consulenze     ____________   Politiche Legislative Lavoro e Relazioni Sindacali   N. Prot. 02423 Roma, 21.07.2008 Com. n. 37     OGGETTO: Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.   Il 17 luglio si è conclusa la fase negoziale per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2006. Il nuovo CCNL ha validità fino al 31 dicembre 2010.   La trattativa, che è durata oltre diciotto mesi, ha avuto un epilogo del tutto inusuale per il nostro settore, in quanto è stato sottoscritto dalle organizzazioni Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil, con l’esclusione, pertanto, della Filcams – Cgil e ha interessato sia la parte economica e normativa del contratto che i temi dei diritti sindacali e del mercato del lavoro.     PARTE ECONOMICA   Aumenti retributivi   Come già avvenuto in occasione dell’ultimo rinnovo, la soluzione individuata per la chiusura del negoziato è stata quella di prevedere effetti economici protratti per un quadriennio con un incremento lordo medio (quarto livello) di 150 euro fino al 31 dicembre 2010. La decorrenza dell’aumento – non assorbibile – salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, è fissata al mese di febbraio 2008.   Le decorrenze e gli importi dell’aumento, al quarto livello, sono i seguenti: –           55 euro dal 1° febbraio ’08 –           21 euro dal 1° dicembre ’08 –           34 euro dal 1° settembre ’09 –           20 euro dal 1° marzo ’10 –           20 euro dal 1° settembre ’10.     Arretrati   Sono previsti arretrati per un importo di 252,24 euro (sempre calcolati sulla base del IV livello) da erogare in due tranche di euro 126,12 da corrispondersi con la retribuzione del mese di luglio e con la retribuzione del mese di novembre 2008. Per arretrati di importo inferiore o uguale all’importo della prima tranche, l’erogazione avverrà in unica soluzione nel mese di luglio 2008. Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. L’importo di 252,24 euro è stato così determinato: –           euro 42,04 rappresentata dalla differenza tra l’importo della tranche di aumento (55,00) di febbraio 2008 e il valore dell’IVC (12,96) moltiplicato il periodo del 2008 antecedente la data di sottoscrizione (feb – giu + 14^ mensilità = 6 mesi). Pertanto, gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione unilateralmente determinata in occasione dello scorso mese di marzo, di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.     Indennità di funzione per i Quadri   L’indennità di funzione per i lavoratori inquadrati come quadri è incrementata, a partire dal luglio 2008, di 70,00 euro mensili lordi, assorbibili al 50% da somme aventi analoga funzione.     Istituti contrattuali di categoria   Sono state modificate le quote di contribuzione dovute alla QUAS secondo le misure e cadenze di seguito specificate:   QUAS:    dal 1°/01/09 il contributo una tantum da corrispondere – a carico dei datori di lavoro – all’atto dell’iscrizione, per ogni lavoratore iscritto è incrementato di 38,00 euro;              dalla stessa data il contributo annuo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto è incrementato di 38 euro; il contributo annuo a carico dei lavoratori è incrementato di 8,00 euro.   EST:       dalla data di sottoscrizione del CCNL viene estesa agli apprendisti la cassa di assistenza sanitaria.   FONTE:   dalla data di sottoscrizione del CCNL viene estesa agli apprendisti la previdenza complementare con contribuzione ridotta: infatti per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all’1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.            DIRITTI SINDACALI   E’ stata superata definitivamente la fase sperimentale della disciplina delle RSU. In materia di diritti sindacali è stata prevista al secondo livello di contrattazione la facoltà di sottoscrivere accordi per la definizione di un monte ore di utilizzo delle ore di permesso per i dirigenti sindacali.     MERCATO DEL LAVORO   Contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato In materia di contratti a termine e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, è stato previsto di non ricorrere al periodo di prova per successive riassunzioni a termine per le medesime mansioni.   Apprendistato   E’ stata perseguita la scelta di una sempre maggiore fidelizzazione degli apprendisti incrementando all’80% la percentuale di conferma degli stessi per consentire nuove assunzioni con questo istituto. Contemporaneamente, sono stati estesi i trattamenti previsti per i lavoratori qualificati in materia di assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare, quest’ultima con una percentuale di costo dell’1,05%, a fronte dell’1,55% prevista per i qualificati. Contemporaneamente, è stata prevista per i nuovi assunti la fruizione graduale dei permessi retribuiti, con l’esclusione di quelli derivanti dalle ex festività che continueranno ad essere fruiti, in misura del 50% per la seconda metà del periodo per arrivare al 100% alla fine dell’apprendistato stesso. In materia di formazione è stata subito colta l’opportunità offerta dal DL 112/08 di uniformare i percorsi formativi secondo quanto previsto dal Protocollo Isfol 2002.     Part Time   Il monte ore settimanale minimo è stato portato a 18 ore per le nuove assunzioni o i nuovi passaggi a part time per le imprese con più di trenta dipendenti, dilazionando di 12 mesi l’incremento di orario per le aziende la cui struttura organizzativa – per la presenza significativa di part time a 16 ore – non consente un passaggio immediato al nuovo regime di orario. In ogni caso, saranno consentite intese diverse.     ORARIO DI LAVORO   Sono state concordate modifiche importanti del CCNL in applicazione di quanto affidato alla contrattazione collettiva dal DLGS 66/03, in materia di –           lavoro straordinario: il tetto è passato a 250 ore e il periodo di riferimento per il calcolo della media delle 48 ore massime settimanali è passato a 6 mesi, con possibilità di arrivare a 12 mesi attraverso la contrattazione collettiva; –           riposo 11 ore: in attesa della definizione al secondo livello di contrattazione, il contratto nazionale ha individuato alcune importanti ipotesi in cui è consentito – da subito – derogare all’obbligo delle 11 ore di riposo continuato tra una giornata e l’altra di lavoro. Si sottolinea in ogni caso che le 11 ore devono essere comunque complessivamente fruite nell’arco delle 24 ore e che, nelle fattispecie di deroga, è garantito comunque un riposo minimo continuato di 9 ore; –           lavoro domenicale: rappresenta certamente l’aspetto più dibattuto di questo rinnovo; si tratta di una norma avente funzione surrogatoria al secondo livello di contrattazione, che è stato individuato come il livello proprio per la sottoscrizione di accordi sull’argomento. Si fornisce uno strumento contrattuale che garantisce la copertura del presidio domenicale per un numero di domeniche pari almeno alle domeniche previste dalla legge Bersani più il 30% di quelle, in aggiunta, che fossero individuate a livello regionale. Tale prestazione viene compensata, in assenza di altre disposizioni in materia di trattamento economico, e fatte salve quelle migliorative già previste dalla contrattazione integrativa, con una percentuale unica, omnicomprensiva e non cumulabile, di maggiorazione, del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione. Sono previste ipotesi di esclusione dalla prestazione suddetta. Tale disposizione disciplina lo svolgimento del lavoro domenicale svolto in regime di orario di lavoro normale e non straordinario, per il quale è stato, invece, modificato l’art. 132 del CCNL.     APPALTI E TERZIARIZZAZIONI   La disciplina degli appalti è stata completata con la previsione della richiesta del DURC alle aziende appaltatrici, mentre è stata disciplinata ex novo la materia delle terziarizzazioni delle attività di vendita con la previsione di una procedura di informazione e confronto.     DIRITTI E TUTELE   Si è intervenuto sulle materie del comporto per gravi patologie per consentire di usufruire di un congruo periodo per la guarigione clinica, sui congedi per la formazione individuale, sul diritto allo studio, sulla promozione di iniziative a favore dei lavoratori stranieri e sull’incentivazione alla erogazione di buoni spesa e buoni vacanza.   Infine, sono state attribuite alla bilateralità ed agli strumenti del welfare contrattuale nuove ed importanti funzioni, unitamente ad un progetto mirato a garantirne una sempre migliore gestione e funzionamento.                      ***   Si allega il testo dell’accordo di rinnovo nonché le tabelle degli incrementi retributivi e degli arretrati.       Il Vice Direttore Generale Dott. Costante Persiani     All. vari     ***  

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 72/2008 – Oggetto: proroga adempimenti previsti dal Testo Unico al 1 gennaio 2009

Prot.149.DG.me Milano, 17 luglio 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 72/2008

Oggetto: proroga adempimenti previsti dal Testo Unico al 1 gennaio 2009

Testo Unico. Il senato approva

CIRCOLARE GENERALE 71/2008 – Oggetto: Riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali dovuti per l'anno 2007

Prot.148.DG.me   Milano, 17 luglio 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 71/2008   Oggetto: Riduzione spettante alle imprese artigiane sull’ammontare complessivo dei premi per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali dovuti per l’anno 2007.   MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE D.M. 28 marzo 2008 G.U. N. 158 dell’8 Luglio 2008   IL Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con IL Ministro dell’Economia e delle Finanze   Omiss……… Decreta:   La riduzione spettante alle imprese artigiane sull’ammontare complessivo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l’anno 2007 e’stabilita nella misura pari al 4,89%. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bruno Scacchi

Consulente sulla sicurezza

CIRCOLARE GENERALE 70/2008 – Oggetto: decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – circ. Min Lav n. 25 del 2/7/2008

Prot.145.DG.me   Milano, 15 luglio 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 70/2008   Oggetto: decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – circ. Min Lav n. 25 del 2/7/2008 – Testo coordinato in materia di orario di lavoro     Si segnala che il Ministero del lavoro, con la nota richiamata in oggetto, ha fornito una sintesi delle novità contenute nel provvedimento legislativo; in particolare:     Libro unico del lavoro (art. 39)   Riguardo al libro unico del lavoro, in sostituzione dei libri matricola e paga, il Ministero precisa che, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, continua a trovare applicazione la attuale disciplina in materia di libri paga e matricola.   Oltre ad una sintesi delle nuove sanzioni da noi già indicate nella precedente nota informativa, viene ricordato anche che devono essere trascritti nel libro unico, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati dei seguenti lavoratori:   Ø     subordinati, Ø     collaboratori coordinati e continuativi, Ø     associati in partecipazione, Ø     a domicilio.   Non vanno inclusi nel libro unico:   Ø     il coniuge, Ø     i figli, Ø     gli affini, Ø     i soci di cooperative o altre società   Questi soggetti vanno comunque denunciati all’INAIL prima dell’inizio dell’attività.     Orario di lavoro (art. 41)   Si richiama all’attenzione la precisazione, in tema di lavoro notturno, per cui, in assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, è definito lavoratore notturno colui che svolge almeno tre ore di lavoro la notte, per un minimo di 80 giorni l’anno.   Inoltre, citiamo nuovamente l’esclusione del personale addetto ai servizi di vigilanza privata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003.   Ancora, riguardo al riposo settimanale, il Ministero illustra le modifiche che hanno previsto che il riposo “è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni” e che non è più sanzionata la non coincidenza del riposo con la domenica.   La sanzione, da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento, è ora prevista in relazione all’art. 9 comma 3 del d. lgs. n. 66/03 e cioè alla possibilità di fissare il riposo in giorno diverso dalla domenica esclusivamente nelle ipotesi stabilite dallo stesso comma 3.   Ciò significa che lo spostamento del riposo domenicale del lavoratore ad un’altra giornata, mediante il ricorso a turni settimanali, non ha più carattere di eccezionalità anche se il rispetto delle casistiche previste dalla legge è tutelato da una sanzione amministrativa specifica.   Circa l’eliminazione della sanzione della sospensione dell’attività per violazioni in materia di orario di lavoro, il Ministero ricorda che ora tale conseguenza rimane vigente solo nell’ipotesi del lavoro nero in misura pari o superiore al 20% della manodopera trovata sul posto di lavoro ed in quella delle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.   Segnaliamo, infine, quanto disposto con l’ultimo comma dell’art. 41 del D. L. 112/08, inserito nella versione finale del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il quale dispone l’abrogazione di due adempimenti formali in materia di lavoro che per le aziende costituivano sicuramente un onere amministrativo di notevole portata:   Ø     la comunicazione, da parte delle aziende con più di 10 dipendenti, delle settimane nelle quali sono state superate le 48 ore di lavoro, da inviare alla DPL entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento ai fini della durata massima dell’orario di lavoro (art. 4, comma 5, d. lgs. n. 66/03), Ø     la comunicazione annuale alla DPL del lavoro notturno (art. 12, comma 2, d. lgs. n. 66/03). Ø     le relative sanzioni amministrative (art. 18 bis, comma 5, d. lgs. n. 66/03).   Si ritiene utile, infine, allegare il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro, coordinato con tutte le successive modifiche (all. 2).     Apprendistato professionalizzante (art. 23)   Infine il Ministero del Lavoro richiama, senza fornire chiarimenti aggiuntivi, le novità circa il rinvio integrale alla contrattazione collettiva di qualunque livello ovvero agli enti blaterali dell’individuazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, in caso di formazione esclusivamente aziendale.   La stessa contrattazione collettiva e gli enti bilaterali devono definire la nozione di formazione aziendale nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione, il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione sul libretto formativo.   Tale disciplina non potrà che rafforzare l’impostazione contrattuale già contenuta nei CCNL, ivi comprese le parti dedicate alle procedure di monitoraggio e verifica affidate agli enti bilaterali.     Lavoro intermittente e dimissioni on line (art. 39)   Fra le altre disposizioni di particolare importanza si sottolinea nuovamente il ripristino della normativa relativa al contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del D. lgs. 276/2003, l’abrogazione della legge n. 188 del 2007, contenente la procedura telematica per le dimissioni volontarie, e le disposizioni di legge sugli indici di congruità (legge 296/2006, commi 1173 e 1174 dell’art. 1).   Cordiali saluti   Piero A. Lazzari Direttore  

CIRCOLARE GENERALE 69/2008 – Oggetto: Mod. 770 Ordinario

Prot.143.DG.pc   Milano, 10 luglio 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 69/2008   Oggetto: Mod. 770 Ordinario – Proroga – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2008.   Con riferimento all’argomento in oggetto, si informa che l’Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 9 luglio 2008 recante: “Il modello 770/2008 Ordinario va presentato entro il 30 settembre”. Con il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate precisa che il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni, decisi con il D.L. n. 97/2008 riguarda anche il 770/2008 Ordinario. La proroga al 30 settembre 2008, ricomprende anche il 770 Ordinario utilizzato dai sostituti d’imposta per la comunicazione dei dati relativi in particolare alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2007 e altre operazioni di natura finanziaria. Cordiali saluti

Michele Evolvi Ufficio consulenze

CIRCOLARE GENERALE 68/2008 – Oggetto: CONAI

Prot.142.DG.pc   Milano, 10 luglio 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 68/2008   Oggetto: CONAI.   Desideriamo portare a vostra conoscenza la comunicazione ricevuta dal Confcommercio relativa alla variazione del contributo ambientale legno che avverrà dal 1 gennaio 2009.   Cordiali saluti.   Michele Evolvi Ufficio consulenze      

SETTORE AMBIENTE QUALITA’ E SICUREZZA   N prot. 02300 Roma 08.07.08 Com. 24  

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 67/2008 – OGGETTO: Riforma del lavoro

Prot.141.DG.me   Milano, 9 luglio 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 67/2008   OGGETTO: Riforma del lavoro – Le prime indicazioni operative sul D. L. N. 112/2008 al personale ispettivo del Ministero del Lavoro.   A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge in Oggetto recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, con propria Nota dello scorso 2 luglio, ha fornito al personale ispettivo le prime indicazioni operative circa le innovazioni e le modifiche introdotte dal Decreto stesso. Allo scopo di essere utilmente informati e sostenere il corretto confronto in caso di ispezione ai sensi della richiamata Nota della Direzione Generale, si allega copia della stessa.     Cordiali saluti.   Michele Evolvi Ufficio consulenze   Allegato  “