Prot.179.DG.pc Milano, 21 ottobre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 85/2008 Oggetto: IRAP – Modalità e termini di presentazione dichiarazione IRAP – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2008 Con riferimento all’argomento in oggetto, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2008 recante: “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IRAP”. Come noto, la legge finanziaria 2008 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP non più in forma unificata ma direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. In attesa della completa attuazione del processo di trasformazione dell’IRAP da tributo erariale a tributo proprio delle regioni e delle province autonome, il provvedimento in esame stabilisce quanto segue. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il termine del 31 gennaio, è approvato il modello di dichiarazione IRAP. Il suddetto modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini ordinari previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998. L’invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta, avviene tramite l’Agenzia delle Entrate che vi provvede, in modo contestuale alla corretta ricezione e secondo modalità tecniche da definire in un provvedimento successivo. Fino all’emanazione di tale provvedimento continuano ad applicarsi le norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione UNICO. Cordiali saluti Michele Evolvi Ufficio consulenze
Prot.180.DG.pc Milano, 21 ottobre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 86/2008 Oggetto: Interpello al Ministero del Lavoro relativo ai contenuti del Tesserino di riconoscimento Il Ministero del Lavoro, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ha risposto all’istanza di interpello dell’ANIE – Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche – sui dati da inserire nelle tessere di riconoscimento per i lavoratori presenti presso le sedi dei Committenti in risposta al quesito è stato così formulato : rispetto all’esigenza che i dati riportati su detta tessera consentano l’identificazione del lavoratore, l’indicazione della data di nascita non risulti sproporzionata e possa, pertanto, essere omessa, risultando sufficiente l’indicazione degli altri elementi indicati dalla circolare n. 29/2006 (fotografia, nome e cognome del lavoratore, nome o ragione sociale del datore di lavoro) La risposta fornita dal Ministero riporta in sintesi il seguente contenuto: i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivocabile ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro”) sottolineando che esso "ha solamente esplicitato il concetto di “generalità del lavoratore” senza apportare alcuna indebita integrazione concettuale e terminologica del precetto legislativo, risultando sotto ogni profilo, formale e sostanziale, rispettosa del principio del trattamento dei soli dati personali S.A.I. CONSULTING S.a.s. Bruno Scacchi
Prot.177.DG.pc
Milano
Prot.176.DG.pc
Milano
Prot.175.DG.pc
Milano
Prot.169.DG.me
Milano, 1 ottobre 2008
A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI
CIRCOLARE GENERALE 81/2008
OGGETTO: SCADENZARIO TRIBUTARIO OTTOBRE 2008
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CIRCOLARE GENERALE 80/2008 – OGGETTO: INPS – circolare n. 85 del 12 settembre 2008
Prot.168.DG.me Milano, 29 settembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 80/2008 OGGETTO: INPS – circolare n. 85 del 12 settembre 2008 Con la circolare n. 85 del 12 settembre 2008, in www.inps.it CIRCOLARE GENERALE 79/2008 – OGGETTO: Variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica
Prot.167.DG.me Milano, 29 settembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 79/2008 OGGETTO: Variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica.
Desideriamo informare che il Consiglio di amministrazione CONAI, su proposta di Corepla – il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica – ha deliberato la variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1° gennaio 2009. A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 72,30 Euro/ton a 105,00 Euro/ton. Conai dichiara che "Tale decisione si è resa necessaria per poter garantire l’equilibrio economico della filiera consortile, assecondando lo sforzo compiuto dai Comuni, specie del Sud, tenuto conto del rilevante aumento della raccolta. Questo, infatti, si è rivelato di gran lunga superiore rispetto alle attese: +20% rispetto al 2007 e + 8% rispetto al programma specifico di prevenzione del 2008. Il disavanzo di gestione previsto per il prossimo triennio, dovuto essenzialmente al rilevante esborso relativo alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, con tassi di crescita accelerati, ha reso inevitabile la revisione del valore unitario del contributo ambientale. Alla luce di una previsione di crescita continua, anche per i prossimi anni, dei volumi di raccolta e per non incidere in maniera eccessiva sui settori di utilizzo degli imballaggi e della distribuzione, con possibili ripercussioni inflazionistiche, il Consiglio Conai ha altresì deciso di dilazionare nel tempo un ulteriore aumento del contributo, deliberando sin da ora, stante la situazione prevista, un suo successivo assestamento a quota 115,00 Euro/ton, a partire dal 1° gennaio 2011.
Nel corso degli ultimi mesi Corepla ha avviato molteplici iniziative per contenere i costi di esercizio e coprire il deficit di bilancio con i ricavi di vendita del materiale. Tali iniziative non hanno potuto, tuttavia, contenere il disavanzo. Nel 2007, Corepla ha raccolto 244.000 tonnellate di rifiuti da imballaggio in plastica del circuito domestico, con un incremento del 13% rispetto 2006. Ben 40 sono i centri di selezione che fanno capo al Consorzio, mentre sono quasi settemila i comuni convenzionati, per un totale di 54 milioni di cittadini italiani che abitualmente hanno come gesto quotidiano la separazione domestica degli imballaggi in plastica."
La comunicazione è anche pubblicata sul sito internet www.conai.org. Per ulteriori informazioni potete contattare il numero verde Conai 800337799.
Cordiali saluti Michele Evolvi Ufficio consulenze. “ CIRCOLARE GENERALE 78/2008 – OGGETTO: Modalit
Prot.161.DG.me Milano, 16 settembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 78/2008 OGGETTO: Modalità operative per la tenuta del Libro Unico Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 è pubblicato il Decreto 9 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concernente le “Modalità di tenuta e di conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”. Fermo restando l’obbligo, in fase di stampa, di attribuire ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata mediante elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l’ INAIL o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata dai soggetti appositamente autorizzati dall’ INAIL, in sede di stampa del modulo continuo; stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell’ INAIL, alla stampa e generazione della numerazione automatica; supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o a elaborazione dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche l’ integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata. La registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore a un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro. Il registro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando si tratta di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale. In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell’ ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico deve essere esibito dal datore che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza. Il datore di lavoro ha l’ obbligo di conservare il libro unico per la durata di cinque anni dalla data dell’ ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto della protezione dei dati personali. L’ obbligo è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all’ entrata in vigore della semplificazione prevista dal Decreto legislativo 112/2008. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoratori e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati. Bruno Scacchi Consulente sicurezza sul lavoro CIRCOLARE GENERALE 77/2008 – OGGETTO: Legge n. 133 del 6 agosto 2008
Prot.160.DG.me
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