Prot.198.DG.pc
Milano
Prot.199.DG.pc Milano, 1 dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 97/2008 Oggetto: 1 gennaio 2009 – termine ultimo per gli aggiornamenti del D.V.R. Il decreto legislativo 81/08, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attività di vigilanza; il finanziamento delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione; la revisione del sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. • Il Titolo I del decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/07, riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. • Il Titolo II e III disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e DPI; impianti e apparecchiature elettriche. • Il titolo V e successivi disciplinano: segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, microclima …..), sostanze pericolose (agenti chimici….). Con l’approvazione del decreto sono stati abrogati, fra gli altri, i decreti 626/94 e 494/1996, l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto 223/2006 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 123/07. Il decreto legislativo 81/2008, per la sua intrinseca rilevanza e per un molteplicità di ulteriori motivi, è oggetto di un vivace dibattito non ancora esaurito a mesi dalla sua pubblicazione. All’approssimarsi della scadenza ultima prevista per la revisione del vecchio D.V.R. art. 4 D.Lgs. 626/94, al fine di fornire un contributo di taglio pratico a tutti gli operatori del settore che sovente ci interpellano per chiarimenti, riteniamo quindi opportuno predisporre una breve nota proposta con la formula DOMANDA e RISPOSTA. 1) Da quando il D.Lgs. 81/08 entra a tutti gli effetti in vigore? Il DLgs 81/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30/4/2008 ed è entrato in vigore il 15/5/2008. Alcuni obblighi però non sono ancora entrati in vigore per espressa previsione dell’art.306. In particolare, le disposizioni in tema di valutazione dei rischi (definite dagli articoli 17, comma 1, lettera a, e 28), nonché dalle altre disposizioni previste nei titoli specifici, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009. Va comunque precisato che fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e in particolare l’art. 4 del D.L.vo 626/94.
2) Il Documento di Valutazione dei Rischi 626 elaborato precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, comprensivo della valutazione del rischio chimico, rischio vibrazioni e rischio rumore ha ancora valore oppure deve essere rivisitato visto che i limiti di esposizione, valori d’azione, ecc… del D.Lgs. 81/08 sono i medesimi della precedente normativa? E’ ipotizzabile la redazione di un allegato con una dichiarazione nella quale si certifica che i contenuti dei «vecchi documenti» sono conformi al nuovo D.Lgs. 81/08?
L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 specifica quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e in particolare il comma 2 stabilisce cosa deve contenere il Documento di Valutazione dei Rischi. Qualora il documento elaborato prima dell’entrata in vigore del DLgs sia già conforme all’art. 28 e completo con tutti i dai richiesti è evidente che non occorre modificare tale documento ma è sufficiente che lo stesso abbia «data certa». Per quanto attiene ai rischi specifici va ricordato che non sempre i limiti di esposizione sono uguali a quelli della vecchia normativa. Ad esempio, per le vibrazioni sono stati introdotti limiti relativi alle brevi esposizioni, per quanto attiene al rischio chimico non si parla più di «rischio moderato» ma di rischio «basso e irrilevante per la salute dei lavoratori». Si consiglia quindi di rivedere il documento alla luce delle nuove disposizioni del DLgs 81/2008. 3) Il comma 2 art. 28 del Decreto 81/08 «testo unico» stabilisce che il documento di valutazione dei rischi debba avere una data certa. Cosa si intende per data certa? Il decreto non indica quali siano le procedure per garantire data certa. E’ possibile rifarsi ad un precedente contenuto nell’art. 1 della L. 325/2000 del 5 dicembre 2000 (decreto sulla privacy). In relazione a tale disposto il garante per la protezione dei dati personali ha emanato in data 5/12/2000 un parere che ha fornito “Chiarimenti sulla data certa”. Nel citato parere si legge: In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l’attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili: a) ricorso alla c.d. «autopresentazione» presso uffici postali prevista dall’art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene; b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto; c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999); d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. Molti Professionisti del settore propongono una ulteriore (ed assai dibattuta) possibilità costituita dall’apposizione congiunta della firma di più soggetti in contemporanea (Datore di Lavoro, R.L.S. , R.S.P.P. e Medico Competente) sul Documento di Valutazione dei Rischi ad attestarne la redazione e veridicità in data certa. Pertanto, si ritiene che nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi sia redatto in conformità ad uno di tali sistemi, sia da ritenersi dotato di data certa. 4) Anche le piccole aziende che usufruiscono della possibilità di autocertificazione del Documento di Valutazione dei Rischi (< 10 lavoratori) devono avere il R.L.S.? Con quali modalità devono procedere alla elezione ed alla sua formazione? L’elezione del R.L.S. costituisce un diritto dei lavoratori ovvero delle loro organizzazioni sindacali e non un obbligo. Una volta però promossa la elezione ed esercitato il diritto da parte dei lavoratori, sorgono in capo al Datore di Lavoro gli obblighi di formazione del lavoratore individuato quale R.L.S. In ogni caso, a norma dell’art. 47 D.Lgs. 81/2008, anche nelle aziende con un solo dipendente, questi avrà la facoltà di eleggere se stesso quale R.L.S. facendo da li sorgere per il Datore di Lavoro l’obbligo di formazione. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, il R.L.S. è eletto direttamente dai lavoratori stessi all’interno della struttura, mentre per le aziende che occupano oltre 15 lavoratori, il R.L.S. è individuato all’interno delle rappresentanze sindacali (se presenti). Il numero, le modalità di designazione o di elezione del R.L.S. nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5) Le comunicazioni di nomina del Responsabile S.P.P., del R.L.S. e del Medico Competente, secondo il precedente D.Lgs. 626/94 dovevano essere inviate all’ASL ed alla D.P.L. di competenza con una raccomandata RR. E vero che tale obbligo non è più previsto nel D.Lg. 81/2008? Se non fosse più obbligatoria tale procedura come dobbiamo comportarci al fine di non incorrere nelle ammende?
Il DLgs 81/08 agli articoli 31 e 34 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il R.S.P.P. nonché gli eventuali addetti tra le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, ovvero svolgendo direttamente tali compiti nei casi consentiti. Non è più dovuta la comunicazione all’organo di vigilanza sia nel primo che nel secondo caso. Nel corso di eventuali accertamenti il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, attraverso l’esibizione di adeguata documentazione l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui sopra. Circa il Medico Competente la sua designazione non deve essere comunicata all’organo di vigilanza. Infine per quanto riguarda l’R.L.S. l’articolo 18, comma 1 , lettera aa) del DLgs 81/ 08 impone al datore di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L’inottemperanza a tale obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 euro. 6) Il datore di lavoro che svolge compiti diretti di RSPP e che ha frequentato i corsi ex art. 10 D.Lgs. 626/94 è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento? Secondo l’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che svolge compiti diretti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale obbligo si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 626/94. Ad oggi, non essendo ancora stato definito il previsto accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i corsi di aggiornamento non sono ancora stati attivati. 7) Esiste un modello per la comunicazione del nominativo del R.L.S. all’INAIL? L’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, la comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Non esistendo, al momento, una modulistica specifica, l’obbligo di legge può essere assolto con la semplice comunicazione del nominativo del RLS alla sede INAIL di competenza, ovviamente avendo l’accortezza di acquisire e conservare la prova dell’avvenuta comunicazione. 8) Esiste un modello standard da utilizzare per la redazione del D.V.R. in forma di autocertificazione? Al momento non esiste un modello standard di riferimento ( anche se è prevista la sua predisposizione in un prossimo futuro). Possiamo solamente suggerire che la forma di autocertificazione adottabile dalle piccole realtà aziendali del settore Vending, prenda in considerazione i seguenti (elenco non esaustivo) campi di specifica indagine: luoghi di lavoro, luoghi di transito, incendio, movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, vibrazioni, rumore, utilizzo VDT, attrezzature manuali, movimentazione meccanica, guida automezzi, tutela lavoratrici madri, attività esterne regolate dal DUVRI, rischio da stress lavoro-correlato. Bruno Scacchi Consulente sicurezza sul lavoro
Prot.197.DG.pc Milano, 28 Novembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 95/2008 Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO DICEMBRE 2008
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CIRCOLARE GENERALE 94/2008. OGGETTO: Spese di rappresentanza
Prot.196.DG.pc
Milano CIRCOLARE GENERALE 93/2008. OGGETTO: Accertamento
Prot.195.DG.pc
Milano CIRCOLARE GENERALE 92/2008. OGGETTO: INAIL
Prot.194.DG.pc
Milano CIRCOLARE GENERALE 91/2008. OGGETTO: Elementi informativi per individuare gli alimenti a significativo ed alto tenore proteico
Prot.193.DG.pc
Milano CIRCOLARE GENERALE 90/2008. OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE AGGIORNAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 21.3.1973, DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI
Prot.191.DG.pc
Milano CIRCOLARE GENERALE 89/2008 – OGGETTO: Sicurezza sul lavoro
Prot.190.DG.me Milano, 12 novembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 89/2008 OGGETTO: Sicurezza sul lavoro – finanziamento della camera di commercio e della regione per progetti innovativi sicurezza sul lavoro, energia e ambiente. E’ nostra premura comunicare che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (serie ordinaria n. 44 del 27 ottobre 2008) il “Bando: Progetti e Interventi Innovativi sulle Tematiche Sicurezza sul Lavoro ed Energia e Ambiente” CIRCOLARE GENERALE 88/2008 – OGGETTO: SCADENZARIO TRIBUTARIO NOVEMBRE 2008
Prot.186.DG.me Milano, 27 ottobre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 88/2008 OGGETTO: SCADENZARIO TRIBUTARIO NOVEMBRE 2008
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