Prot.6.DG.me Milano, 13 gennaio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 1/2009 Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO GENNAIO 2009
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CIRCOLARE GENERALE 105/2008 – Oggetto: Sistema di allerta: nuova guida operativa per gli organi di vigilanza
Prot.214.DG.me Milano, 24 dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 105/2008 Oggetto: Sistema di allerta: nuova guida operativa per gli organi di vigilanza Si informa che nel supplemento ordinario n. 270 della Gazzetta uffi-ciale n. 287 del 9 dicembre 2008 è stata pubblicata l’Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’Intesa 15 dicembre 2005 (Rep. atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per ali-menti destinati al consumo umano». (Rep. atti n. 204/CSR). L’Intesa mira ad adeguare le procedure degli Organi di vigilanza alle nuove disposizioni comunitarie introdotte dal “Pacchetto Igiene”. http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-12-09&task=dettaglio&numgu=287&redaz=08A09174&tmstp=1229962022154 Michele Evolvi Ufficio consulenze” CIRCOLARE GENERALE 104/2008 – Oggetto: proroga entrata in vigore D.Lgs. 81/2008
Prot.213.DG.me Milano, 24 dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 104/2008 Oggetto: proroga entrata in vigore D.Lgs. 81/2008 Il Consiglio dei Ministri di giovedì 18 dicembre 2008 ha approvato un Decreto Legge definito"Mille – proroghe", che dovrebbe comprendere la proroga all’entrata in vigore di alcuni adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla Sicurezza sul lavoro. Il testo finale approvato "uscito" dal Consiglio dei Ministri non è ancora noto e lo sarà solamente dopo la firma del Capo dello stato e il successivo invio alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione sulla G.U. è prevista attorno al 31 dicembre 2008. Tuttavia possiamo anticipare che il testo della parte del provvedimento "uscito" dal Consiglio è in parte differente dal testo "entrato" e riguarda alcuni differimenti di termini ad adempimenti, che avrebbero dovuto entrare in vigore generalmente il 1 gennaio 2009 e relativi al D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Sarebbero stati decisi: 1) conferma (tranne quanto riportato al punto 2) dell’entrata in vigore al 1 gennaio 2009 della nuova valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 2) differimento al 30 giugno 2009 dei soli nuovi adempimenti sulla valutazione dei rischi e delle relative sanzioni, relativamente a rischi stress lavoro-correlati e data certa del DVR 3) differimento al 16 maggio 2009 di 2 altri adempimenti sulla comunicazione degli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r) e sul divieto delle visite mediche pre-assuntive, art. 41, comma 3, lettera a) Dovrebbe, infine, essere confermato l’obbligo di realizzare il D.U.V.R.I. entro l’ 1 gennaio 2009 anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 che inizialmente sembrava essere prorogato al 16 maggio 2009. Bruno Scacchi Consulente sicurezza CIRCOLARE GENERALE 103/2008 – Oggetto: Scadenza redazione del DVR ed attribuzione della data certa
Prot.210.DG.pc Milano, 18 Dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 103/2008 Oggetto: Scadenza redazione del DVR ed attribuzione della data certa La prossima scadenza fissata al 31.12.2008 (salvo proroghe dell’ultima ora) per la redazione/revisione del Documento di Valutazione dei Rischi secondo i nuovi parametri previsti dal D. Lgs. 81/2008, suggerisce una ripresa di sintesi di obblighi e contenuti del nuovo TESTO UNICO della SICUREZZA. Allo scopo prendiamo quindi in considerazione l’art. 28 del Testo nel quale il Legislatore pone l’accento su alcuni importanti concetti e contenuti del documento stesso. Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi ……….. 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. COMMENTI: Al comma 2 viene introdotto un nuovo concetto (rispetto al precedente D.Lgs. 626/94) relativo alla necessità di attribuire alla redazione del DVR, la data certa. Diverse sono le possibili procedure per ottemperare a quanto nel comma indicato; la più semplice ed economica delle opportunità risulta essere la strada della AUTOPRESTAZIONE, costituita dalla presentazione del DVR presso un Ufficio Postale con riportata sulla prima pagina la seguente dicitura:
richiedendo la contestuale riconsegna del DVR recante l’annullo postale. Possiamo affermare con tranquillità che la procedura descritta risulta rapida CIRCOLARE GENERALE 102/2008. OGGETTO: Libro unico del lavoro
Prot.207.DG.pc
Milano CIRCOLARE GENERALE 101/2008 – Oggetto: Sicurezza sul lavoro – Legge 133/2008 – modifica dell
Prot.205.DG.pc Milano, 12 Dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 101/2008 Oggetto: Sicurezza sul lavoro – Legge 133/2008 – modifica dell’art. 55 d. Lgs 81/2008 – chiarimenti. Con la presente desideriamo informare circa l’esistenza di una apposita sanzione in caso di violazione dell’obbligo di munire i lavoratori -che prestino la loro opera in regime di appalto o subappalto- di apposita tessera di riconoscimento. Riportiamo di seguito il significato e la portata della disposizione normativa della Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, intervenuta a modificare il regime sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008, il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro. Tra i numerosi provvedimenti normativi sui quali ha impattato la Legge 133/2008 vi è anche il D. Lgs. 81/2008; la modifica ha toccato, nello specifico, l’art. 55 del Decreto, in materia di sanzioni, cancellando la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € a 10.000 € per la violazione dell’obbligo, stabilito in capo alle imprese appaltatrici, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento (obbligo previsto dall’art. 18, I co., lett. u). Nell’art. 55 così novellato, la sanzione pecuniaria dai 2.500 ai 10.000 € resta in piedi per la: • violazione dell’art. 29, IV co.: obbligo di tenuta e custodia presso l’azienda del documento di valutazione dei rischi (nonché del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali); • violazione dell’art. 35, II co.: obbligo del datore di lavoro di sottoporre all’attenzione dei soggetti con i quali è tenuto a svolgere la riunione periodica il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale, etc. Questo non significa tuttavia aver lasciato sprovvista di sanzione la violazione dell’obbligo di munire di tesserino di riconoscimento i lavoratori che svolgono la loro attività in regime di appalto o subappalto. Il legislatore, infatti, quell’obbligo non l’ha abrogato: l’art. 18, I co., lett. u) citato è tuttora in vigore. La relativa sanzione pecuniaria è prevista alla lettera m) dell’art. 55 del Testo Unico: da 100 a 500 € per ciascun lavoratore (che non sia dotato dell’apposito tesserino). Questa disposizione fa riferimento, precisamente, alla violazione dell’art. 26, VIII co. del Testo Unico medesimo: la norma che, per il caso di mancata dotazione del tesserino in questione, stabilisce la relativa responsabilità anche in capo al datore di lavoro committente, chiamato a rispondere in solido con l’impresa appaltatrice. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze CIRCOLARE GENERALE 100/2008 – Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)
Prot.204.DG.pc Milano, 11 Dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 100/2008 Oggetto: Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) – contributo ambientale per i singoli imballaggi dal 1° gennaio 2009. Desideriamo informare circa i valori economici, riferiti ai singoli imballaggi che saranno applicati dal 1° gennaio 2009 e che, per comodità, proponiamo in una Tabella riassuntiva, date le variazioni intervenute nell’anno in corso. La quota si riferisce al contributo ambientale che deve essere calcolato nel momento della “prima cessione” dell’imballaggio; nella maggior parte dei casi per il nostro settore tale contributo ambientale si applica quando gli utilizzatori / commercianti sono importatori diretti di imballaggi pieni (cioè merci imballate), svolgendo così un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo essi sono tenuti agli adempimenti previsti dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/06, cosidetto “Nuovo Codice Ambientale” che riprendono gli ex-articoli 38 e 41 del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). Qui di seguito riassumiamo in tabella l’entità del contributo ambientale per l’anno 2009. |