Category Archive Circolari

CIRCOLARE GENERALE 1/2009 – Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO GENNAIO 2009

Prot.6.DG.me Milano, 13 gennaio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 1/2009 Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO GENNAIO 2009  

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 105/2008 – Oggetto: Sistema di allerta: nuova guida operativa per gli organi di vigilanza

Prot.214.DG.me Milano, 24 dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 105/2008 Oggetto: Sistema di allerta: nuova guida operativa per gli organi di vigilanza Si informa che nel supplemento ordinario n. 270 della Gazzetta uffi-ciale n. 287 del 9 dicembre 2008 è stata pubblicata l’Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’Intesa 15 dicembre 2005 (Rep. atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per ali-menti destinati al consumo umano». (Rep. atti n. 204/CSR). L’Intesa mira ad adeguare le procedure degli Organi di vigilanza alle nuove disposizioni comunitarie introdotte dal “Pacchetto Igiene”.   http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-12-09&task=dettaglio&numgu=287&redaz=08A09174&tmstp=1229962022154   Michele Evolvi Ufficio consulenze”

CIRCOLARE GENERALE 104/2008 – Oggetto: proroga entrata in vigore D.Lgs. 81/2008

Prot.213.DG.me   Milano, 24 dicembre 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 104/2008   Oggetto: proroga entrata in vigore D.Lgs. 81/2008   Il Consiglio dei Ministri di giovedì 18 dicembre 2008 ha approvato un Decreto Legge definito"Mille – proroghe", che dovrebbe comprendere la proroga all’entrata in vigore di alcuni adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla Sicurezza sul lavoro. Il testo finale approvato "uscito" dal Consiglio dei Ministri non è ancora noto e lo sarà solamente dopo la firma del Capo dello stato e il successivo invio alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione sulla G.U. è prevista attorno al 31 dicembre 2008. Tuttavia possiamo anticipare che il testo della parte del provvedimento "uscito" dal Consiglio è in parte differente dal testo "entrato" e riguarda alcuni differimenti di termini ad adempimenti, che avrebbero dovuto entrare in vigore generalmente il 1 gennaio 2009 e relativi al D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro.   Sarebbero stati decisi:   1) conferma (tranne quanto riportato al punto 2) dell’entrata in vigore al 1 gennaio 2009 della nuova valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008   2) differimento al 30 giugno 2009 dei soli nuovi adempimenti sulla valutazione dei rischi e delle relative sanzioni, relativamente a rischi stress lavoro-correlati e data certa del DVR   3) differimento al 16 maggio 2009 di 2 altri adempimenti sulla comunicazione degli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r) e sul divieto delle visite mediche pre-assuntive, art. 41, comma 3, lettera a)   Dovrebbe, infine, essere confermato l’obbligo di realizzare il D.U.V.R.I. entro l’ 1 gennaio 2009 anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 che inizialmente sembrava essere prorogato al 16 maggio 2009.   Bruno Scacchi Consulente sicurezza

CIRCOLARE GENERALE 103/2008 – Oggetto: Scadenza redazione del DVR ed attribuzione della data certa

Prot.210.DG.pc Milano, 18 Dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 103/2008   Oggetto: Scadenza redazione del DVR ed attribuzione della data certa   La prossima scadenza fissata al 31.12.2008 (salvo proroghe dell’ultima ora) per la redazione/revisione del Documento di Valutazione dei Rischi secondo i nuovi parametri previsti dal D. Lgs. 81/2008, suggerisce una ripresa di sintesi di obblighi e contenuti del nuovo TESTO UNICO della SICUREZZA.   Allo scopo prendiamo quindi in considerazione l’art. 28 del Testo nel quale il Legislatore pone l’accento su alcuni importanti concetti e contenuti del documento stesso. Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi ……….. 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.   COMMENTI:   Al comma 2 viene introdotto un nuovo concetto (rispetto al precedente D.Lgs. 626/94) relativo alla necessità di attribuire alla redazione del DVR, la data certa. Diverse sono le possibili procedure per ottemperare a quanto nel comma indicato; la più semplice ed economica delle opportunità risulta essere la strada della AUTOPRESTAZIONE, costituita dalla presentazione del DVR presso un Ufficio Postale con riportata sulla prima pagina la seguente dicitura:      

Art. 8 D.Lgs. 261/1999 disposizione di servizio n° 93 del 6/9/2007   Si richiede l’apposizione del timbro postale per DATA CERTA   Documento Unico costituito da n° _______ pagine                    data presentazione ___________________   Mittente e Destinatario:    TIMBRO E FIRMA         Spazio per i francobolli di posta prioritaria              

  richiedendo la contestuale riconsegna del DVR recante l’annullo postale. Possiamo affermare con tranquillità che la procedura descritta risulta rapida

CIRCOLARE GENERALE 102/2008. OGGETTO: Libro unico del lavoro

Prot.207.DG.pc

 

Milano

CIRCOLARE GENERALE 101/2008 – Oggetto: Sicurezza sul lavoro – Legge 133/2008 – modifica dell

Prot.205.DG.pc Milano, 12 Dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 101/2008 Oggetto: Sicurezza sul lavoro – Legge 133/2008 – modifica dell’art. 55 d. Lgs 81/2008 – chiarimenti. Con la presente desideriamo informare circa l’esistenza di una apposita sanzione in caso di violazione dell’obbligo di munire i lavoratori -che prestino la loro opera in regime di appalto o subappalto- di apposita tessera di riconoscimento. Riportiamo di seguito il significato e la portata della disposizione normativa della Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, intervenuta a modificare il regime sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008, il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro. Tra i numerosi provvedimenti normativi sui quali ha impattato la Legge 133/2008 vi è anche il D. Lgs. 81/2008; la modifica ha toccato, nello specifico, l’art. 55 del Decreto, in materia di sanzioni, cancellando la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 € a 10.000 € per la violazione dell’obbligo, stabilito in capo alle imprese appaltatrici, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento (obbligo previsto dall’art. 18, I co., lett. u). Nell’art. 55 così novellato, la sanzione pecuniaria dai 2.500 ai 10.000 € resta in piedi per la: •             violazione dell’art. 29, IV co.: obbligo di tenuta e custodia presso l’azienda del documento di valutazione dei rischi (nonché del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali); •             violazione dell’art. 35, II co.: obbligo del datore di lavoro di sottoporre all’attenzione dei soggetti con i quali è tenuto a svolgere la riunione periodica il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale, etc. Questo non significa tuttavia aver lasciato sprovvista di sanzione la violazione dell’obbligo di munire di tesserino di riconoscimento i lavoratori che svolgono la loro attività in regime di appalto o subappalto. Il legislatore, infatti, quell’obbligo non l’ha abrogato: l’art. 18, I co., lett. u) citato è tuttora in vigore. La relativa sanzione pecuniaria è prevista alla lettera m) dell’art. 55 del Testo Unico: da 100 a 500 € per ciascun lavoratore (che non sia dotato dell’apposito tesserino). Questa disposizione fa riferimento, precisamente, alla violazione dell’art. 26, VIII co. del Testo Unico medesimo: la norma che, per il caso di mancata dotazione del tesserino in questione, stabilisce la relativa responsabilità anche in capo al datore di lavoro committente, chiamato a rispondere in solido con l’impresa appaltatrice. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze  

CIRCOLARE GENERALE 100/2008 – Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)

Prot.204.DG.pc Milano, 11 Dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 100/2008   Oggetto: Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) – contributo ambientale per i singoli imballaggi dal 1° gennaio 2009.   Desideriamo informare circa i valori economici, riferiti ai singoli imballaggi che saranno applicati dal 1° gennaio 2009 e che, per comodità, proponiamo in una Tabella riassuntiva, date le variazioni intervenute nell’anno in corso.   La quota si riferisce al contributo ambientale che deve essere calcolato nel momento della “prima cessione” dell’imballaggio; nella maggior parte dei casi per il nostro settore tale contributo ambientale si applica quando gli utilizzatori / commercianti sono importatori diretti di imballaggi pieni (cioè merci imballate), svolgendo così un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo essi sono tenuti agli adempimenti previsti dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/06, cosidetto “Nuovo Codice Ambientale” che riprendono gli ex-articoli 38 e 41 del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi).   Qui di seguito riassumiamo in tabella l’entità del contributo ambientale per l’anno 2009.  

Acciaio
ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 99/2008 – Oggetto: Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21.3.1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze

Prot.203.DG.pc Milano, 9 Dicembre 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 99/2008 Oggetto: Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21.3.1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale – recepimento della direttiva 2007/19/CE – D.M. 24 settembre 2008 n. 174 Desideriamo informare che sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7.11.2008, n. 246/L, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 174 del 24 settembre 2008, “Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE”. Con il citato provvedimento sono stati apportati aggiornamenti al D.M. 21.3.1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, o con sostanze d’uso personale, mediante il recepimento della direttiva 2007/19/CE. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze Si allega:

CIRCOLARE GENERALE 98/2008. OGGETTO: Misure urgenti – Riduzione acconti IRES e IRAP

Prot.201.DG.pc

 

Milano

CIRCOLARE GENERALE 97/2008 – Oggetto: 1 gennaio 2009 – termine ultimo per gli aggiornamenti del D.V.R.

Prot.199.DG.pc   Milano, 1 dicembre 2008   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 97/2008   Oggetto: 1 gennaio 2009 – termine ultimo per gli aggiornamenti del D.V.R.   Il decreto legislativo 81/08, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attività di vigilanza; il finanziamento delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione; la revisione del sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.   •             Il Titolo I del decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/07, riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. •             Il Titolo II e III disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e DPI; impianti e apparecchiature elettriche. •             Il titolo V e successivi disciplinano: segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, microclima …..), sostanze pericolose (agenti chimici….).   Con l’approvazione del decreto sono stati abrogati, fra gli altri, i decreti 626/94 e 494/1996, l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto 223/2006 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 123/07. Il decreto legislativo 81/2008, per la sua intrinseca rilevanza e per un molteplicità di ulteriori motivi, è oggetto di un vivace dibattito non ancora esaurito a mesi dalla sua pubblicazione.   All’approssimarsi della scadenza ultima prevista per la revisione del vecchio D.V.R. art. 4 D.Lgs. 626/94, al fine di fornire un contributo di taglio pratico a tutti gli operatori del settore che sovente ci interpellano per chiarimenti, riteniamo quindi opportuno predisporre una breve nota proposta con la formula DOMANDA e RISPOSTA.   1)            Da quando il D.Lgs. 81/08 entra a tutti gli effetti in vigore?   Il DLgs 81/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30/4/2008 ed è entrato in vigore il 15/5/2008. Alcuni obblighi però non sono ancora entrati in vigore per espressa previsione dell’art.306. In particolare, le disposizioni in tema di valutazione dei rischi (definite dagli articoli 17, comma 1, lettera a, e 28), nonché dalle altre disposizioni previste nei titoli specifici, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009. Va comunque precisato che fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e in particolare l’art. 4 del D.L.vo 626/94.  

2) Il Documento di Valutazione dei Rischi 626 elaborato precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, comprensivo della valutazione del rischio chimico, rischio vibrazioni e rischio rumore ha ancora valore oppure deve essere rivisitato visto che i limiti di esposizione, valori d’azione, ecc… del D.Lgs. 81/08 sono i medesimi della precedente normativa? E’ ipotizzabile la redazione di un allegato con una dichiarazione nella quale si certifica che i contenuti dei «vecchi documenti» sono conformi al nuovo D.Lgs. 81/08?

L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 specifica quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e in particolare il comma 2 stabilisce cosa deve contenere il Documento di Valutazione dei Rischi. Qualora il documento elaborato prima dell’entrata in vigore del DLgs sia già conforme all’art. 28 e completo con tutti i dai richiesti è evidente che non occorre modificare tale documento ma è sufficiente che lo stesso abbia «data certa». Per quanto attiene ai rischi specifici va ricordato che non sempre i limiti di esposizione sono uguali a quelli della vecchia normativa. Ad esempio, per le vibrazioni sono stati introdotti limiti relativi alle brevi esposizioni, per quanto attiene al rischio chimico non si parla più di «rischio moderato» ma di rischio «basso e irrilevante per la salute dei lavoratori». Si consiglia quindi di rivedere il documento alla luce delle nuove disposizioni del DLgs 81/2008.   3) Il comma 2 art. 28 del Decreto 81/08 «testo unico» stabilisce che il documento di valutazione dei rischi debba avere una data certa. Cosa si intende per data certa?   Il decreto non indica quali siano le procedure per garantire data certa. E’ possibile rifarsi ad un precedente contenuto nell’art. 1 della L. 325/2000 del 5 dicembre 2000 (decreto sulla privacy). In relazione a tale disposto il garante per la protezione dei dati personali ha emanato in data 5/12/2000 un parere che ha fornito “Chiarimenti sulla data certa”. Nel citato parere si legge: In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l’attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili: a) ricorso alla c.d. «autopresentazione» presso uffici postali prevista dall’art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene; b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto; c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999); d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. Molti Professionisti del settore propongono una ulteriore (ed assai dibattuta) possibilità costituita dall’apposizione congiunta della firma di più soggetti in contemporanea (Datore di Lavoro, R.L.S. , R.S.P.P. e Medico Competente) sul Documento di Valutazione dei Rischi ad attestarne la redazione e veridicità in data certa. Pertanto, si ritiene che nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi sia redatto in conformità ad uno di tali sistemi, sia da ritenersi dotato di data certa.   4) Anche le piccole aziende che usufruiscono della possibilità di autocertificazione del Documento di Valutazione dei Rischi (< 10 lavoratori) devono avere il R.L.S.? Con quali modalità devono procedere alla elezione ed alla sua formazione?   L’elezione del R.L.S. costituisce un diritto dei lavoratori ovvero delle loro organizzazioni sindacali e non un obbligo. Una volta però promossa la elezione ed esercitato il diritto da parte dei lavoratori, sorgono in capo al Datore di Lavoro gli obblighi di formazione del lavoratore individuato quale R.L.S. In ogni caso, a norma dell’art. 47 D.Lgs. 81/2008, anche nelle aziende con un solo dipendente, questi avrà la facoltà di eleggere se stesso quale R.L.S. facendo da li sorgere per il Datore di Lavoro l’obbligo di formazione. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, il R.L.S. è eletto direttamente dai lavoratori stessi all’interno della struttura, mentre per le aziende che occupano oltre 15 lavoratori, il R.L.S. è individuato all’interno delle rappresentanze sindacali (se presenti). Il numero, le modalità di designazione o di elezione del R.L.S. nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.  

5) Le comunicazioni di nomina del Responsabile S.P.P., del R.L.S. e del Medico Competente, secondo il precedente D.Lgs. 626/94 dovevano essere inviate all’ASL ed alla D.P.L. di competenza con una raccomandata RR. E vero che tale obbligo non è più previsto nel D.Lg. 81/2008? Se non fosse più obbligatoria tale procedura come dobbiamo comportarci al fine di non incorrere nelle ammende?

Il DLgs 81/08 agli articoli 31 e 34 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il R.S.P.P. nonché gli eventuali addetti tra le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, ovvero svolgendo direttamente tali compiti nei casi consentiti. Non è più dovuta la comunicazione all’organo di vigilanza sia nel primo che nel secondo caso. Nel corso di eventuali accertamenti il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, attraverso l’esibizione di adeguata documentazione l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui sopra. Circa il Medico Competente la sua designazione non deve essere comunicata all’organo di vigilanza. Infine per quanto riguarda l’R.L.S. l’articolo 18, comma 1 , lettera aa) del DLgs 81/ 08 impone al datore di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L’inottemperanza a tale obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 euro.   6) Il datore di lavoro che svolge compiti diretti di RSPP e che ha frequentato i corsi ex art. 10 D.Lgs. 626/94 è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento?   Secondo l’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro che svolge compiti diretti di RSPP è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale obbligo si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 626/94. Ad oggi, non essendo ancora stato definito il previsto accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i corsi di aggiornamento non sono ancora stati attivati.   7) Esiste un modello per la comunicazione del nominativo del R.L.S. all’INAIL?   L’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, la comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Non esistendo, al momento, una modulistica specifica, l’obbligo di legge può essere assolto con la semplice comunicazione del nominativo del RLS alla sede INAIL di competenza, ovviamente avendo l’accortezza di acquisire e conservare la prova dell’avvenuta comunicazione.   8) Esiste un modello standard da utilizzare per la redazione del D.V.R. in forma di autocertificazione?   Al momento non esiste un modello standard di riferimento ( anche se è prevista la sua predisposizione in un prossimo futuro). Possiamo solamente suggerire che la forma di autocertificazione adottabile dalle piccole realtà aziendali del settore Vending, prenda in considerazione i seguenti (elenco non esaustivo) campi di specifica indagine: luoghi di lavoro, luoghi di transito, incendio, movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, vibrazioni, rumore, utilizzo VDT, attrezzature manuali, movimentazione meccanica, guida automezzi, tutela lavoratrici madri, attività esterne regolate dal DUVRI, rischio da stress lavoro-correlato.   Bruno Scacchi Consulente sicurezza sul lavoro