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CIRCOLARE GENERALE 11/2009. OGGETTO:Conversione in legge del D.l. n. 185/2008

Prot.30.DG.pl Milano, 4 febbraio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE  11/2009 OGGETTO: Conversione in legge del D.l. n. 185/2008 – Definitivamente abrogati i commi da 363 a 366 dell’Art. 1 delle Finanziaria per l’anno 2008 Nel richiamare la Circolare 96/2008 dello scorso 1 dicembre,  è nostra premura comunicare che è divenuta legge la disposizione contenuta nel comma 4 dell’ Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) del D. l. in oggetto, con la quale sono abrogate le disposizioni, contenute nella Finanziaria per l’anno 2008, che prevedevano la memorizzazione su supporto elettronico e la trasmissione telematica delle operazioni effettuate da ogni singolo distributore automatico . Infatti, a conclusione dell’iter parlamentare per l’esame a cura della Camera e del Senato, il testo del decreto legge 29.11.2008 n. 185, coordinato con la legge di conversione 28.1.2009 n. 2, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.1.2009 – Suppl. Ordinario n. 14 . Con la presente nota  siamo particolarmente lieti sottolineare l’importanza del risultato realizzato grazie all’azione svolta dall’Associazione  con il coordinamento di Confcommercio e che consente alle imprese di gestione, nella presente fase di criticità dell’economia reale, di non accollarsi ulteriori e gravosi costi. Cordiali saluti Piero A. Lazzari Direttore

CIRCOLARE GENERALE 10/2009 – Oggetto: Spese di rappresentanza

Prot.28.DG.me   Milano, 3 febbraio 2009   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 10/2009   Oggetto: Spese di rappresentanza – Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2008   Con riferimento all’argomento in oggetto, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2008 recante: “Disposizioni attuative dell’art. 108. comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza”.   Come noto, la legge finanziaria 2008 ha introdotto rilevanti novità in materia di trattamento fiscale delle spese di rappresentanza.   Tali novità, la cui applicazione interessa le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008, riguardano sia l’introduzione di specifici criteri di definizione delle spese di rappresentanza, ai fini della verifica della loro inerenza, sia la fissazione di un nuovo limite di deducibilità delle predette spese, non più determinato in via forfetaria in funzione dello stesso ammontare di spese sostenute, ma in percentuale dei ricavi delle imprese.   La stessa legge finanziaria 2008 ha elevato il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera integralmente deducibile, portandolo da 25,82 euro a 50 euro.   Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il provvedimento in esame ha dato attuazione alla nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza introdotta dalla suddetta legge finanziaria 2008.   Nuovi criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza   Agli effetti dell’applicazione dell’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.   Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza: a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.   Le suddette spese, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.   Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.   Ai fini della determinazione dell’importo deducibile, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare.   Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal decreto in esame, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.   Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti sopra previsti, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili.   Non sono soggette, altresì, ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.   La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.   L’Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie sopraelencate con le lettere da a) ed e), dell’ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità pari a 1,3%, 0,5% e 0,1%.   L’invito può riguardare anche l’ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese che non costituiscono spese di rappresentanza.   Cordiali saluti  

Michele Evolvi Ufficio consulenze

CIRCOLARE GENERALE 9/2009 – Oggetto: Diritto annuale camerale – circolare ministeriale sul ravvedimento operoso e riduzioni delle sanzioni amministrative ex art.16 comma 5 d.l. 185/2008

Prot.26.DG.me Milano, 29 gennaio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 9/2009 Oggetto: Diritto annuale camerale – circolare ministeriale sul ravvedimento operoso e riduzioni delle sanzioni amministrative ex art.16 comma 5 d.l. 185/2008. Desideriamo portare a Vostra conoscenza che il Ministero dello Sviluppo Economico il 14 gennaio scorso ha pubblicato sul sito web la circolare n.0062417 del 30/12/2008, che si trasmette in allegato e che fornisce chiarimenti circa l’applicabilità delle nuove disposizioni che riducono le sanzioni in materia di ravvedimento operoso con riguardo al diritto annuale. Si tratta delle disposizioni già in vigore contenute nell’art.16, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicato in G.U. n. 280 del 29/11/2008 e la cui conversione in legge è imminente da parte del Parlamento. L’articolo in questione ha ridotto la misura delle sanzioni dovute per effettuare il ravvedimento operoso, modificando il testo dell’art. 13 del DLGS 472/1997. Le nuove misure sono: •                    in caso di ravvedimento breve, possibile entro 30 giorni dalla violazione la sanzione passa dal 3,75% al 2,50% (ovvero da un ottavo a un dodicesimo della sanzione minima, pari al 30%); •                    in caso di ravvedimento lungo, possibile entro un anno dalla violazione, la sanzione passa dal 6% al 3% (ovvero da un quinto a un decimo della sanzione minima, pari al 30%). Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Enti Locali e indicando i seguenti codici: •             3850 per il tributo •             3851 per gli interessi •             3852 per la sanzione L’anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo è l’anno di imposta cui si riferisce il versamento e non l’anno cui si procede alla regolarizzazione. Poiché il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005, n. 54, che regolamenta l’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale, ricalca le disposizioni e i principi del D. LGS 18 dicembre 1997, n. 472, alcune Camere compresa la Camera di Commercio di Milano, hanno provveduto ad applicare direttamente le nuove disposizioni più favorevoli, sebbene il D.L. 185/2008 non contenga esplicito richiamo circa l’applicabilità delle nuove disposizioni sul ravvedimento operoso al diritto annuale o comunque al relativo Decreto 54/2005.  Altre Camere, invece, hanno richiesto chiarimenti in proposito al Ministero e quest’ultimo, con la circolare in oggetto, ha fatto presente come “la modifica disposta dal comma 5 dell’articolo 16 del decreto legge 29.11.2008 n. 185 non abbia un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell’ articolo 6 del decreto n. 54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili”. Ma trattandosi di una questione più formale che sostanziale, lo stesso Ministero si riserva di comunicare “le eventuali iniziative che potrebbero essere assunte per modificare, in coerenza con tale innovazione legislativa, il regolamento contenuto nel DM 54/2005, ovvero eventuali modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge n. 185/2008 che abbiano analoghi effetti”. Con riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito all’argomento. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze   Allegato: circolare

CIRCOLARE GENERALE 8/2009 – Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO FEBBRAIO 2009

Prot.25.DG.me Milano, 29 gennaio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 8/2009 Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO FEBBRAIO 2009  

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 7/2009 – Oggetto: Decreto Legislativo 22 dicembre 2008 n.214

Prot.24.DG.me Milano, 29 gennaio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 7/2009 Oggetto: Decreto Legislativo 22 dicembre 2008 n.214 Desideriamo segnalare che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 il Decreto Legislativo 22 Dicembre 2008 n. 214 che introduce alcune modifiche al Decreto legislativo 2006/2005 che ha attuato la liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasportatore (Capo I) e recepito in Italia la Direttiva 2003/59 sulla qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di veicoli pesanti. Tra le principali novità previste dal Decreto legislativo, che entrerà in vigore il 30 gennaio prossimo, si segnalano: la previsione, con una modifica all’art. 6 del D.Lgs 286/2005, del requisito della data certa del contratto di trasporto merci su strada in forma scritta; l’aggiunta, tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto stipulato in forma scritta, dei “ tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata”; l’istituzione della “scheda di trasporto”documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, anche ai fini dell’accertamento delle responsabilità i cui contenuti saranno precisati da un successivo decreto Ministeriale; L’introduzione delle sanzioni amministrative immediate previste dall’art. 180 del C.d.S commi 7 ed 8 a carico del conducente, in caso di mancato possesso della documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore e, se cittadino extracomunitario, dell’attestato del conducente; la possibilità, con alcune limitazioni, di svolgere un corso di formazione accelerato (della durata di 140 ore rispetto alle 280 del corso ordinario) per conseguire la carta di qualificazione iniziale del conducente, quando tale formazione diverrà obbligatoria. In particolare, attraverso l’inserimento dell’ articolo 7 bis al D. Lgs 286/2005, viene istituita la “scheda di trasporto” documento da compilare a cura del committente, e conservare a bordo del veicolo, a cura del vettore, i cui contenuti saranno precisati da un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro i primi giorni di Marzo (30 giorni dall’entrata in vigore della norma). Nella scheda di trasporto, che costituirà documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all’art. 8 del D. Lgs 286/2005, dovranno figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. La scheda di trasporto potrà essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta, o da altra documentazione che conterrà le riportate indicazioni e che sarà ritenuta equipollente dal citato decreto. Le disposizioni sulla scheda di trasporto non troveranno applicazione nel trasporto di merci a collettame e, a tal proposito, lo stesso decreto ministeriale, individuerà le categorie di trasporto esentate. Il committente, ovvero chiunque non compili la scheda di trasporto, o la alteri, o la compili in modo incompleto o non veritiero sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €600 ad €1.800. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina della formazione iniziale e periodica dei conducenti dei veicoli pesanti (Capo II del D. Lgs 286/2005), l’aver seguito un corso di formazione accelerato (140 ore contro le 280 del corso ordinario) per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente consentirà: a chi avrà compiuto 18 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, purché non eccedenti il limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5Tonnellate; a chi avrà compiuto 21 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E se adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri; a chi avrà compiuto 23 anni di guidare tutti i veicoli adibiti al tra-sporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle ca-tegorie D e D+E. Viene infine, prevista la possibilità di svolgere alcune ore di esercitazione alla guida dei corsi di formazione, utilizzando un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche saranno definite da un futuro Decreto Ministeriale, invece che con un veicolo direttamente su strada. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze  

CIRCOLARE GENERALE 6/2009 – Oggetto: riduzione del premio INAIL

Prot.18.DG.me   Milano, 23 gennaio 2009   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE   LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 6/2009   Oggetto: riduzione del premio INAIL   I datori di lavoro interessati alla riduzione del tasso per interventi di prevenzione effettuati, devono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il nuovo modello OT24. Dal 2000 l’INAIL premia con un nuovo sconto denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Dopo il primo biennio di attività i datori di lavoro interessati alla riduzione del tasso per interventi di prevenzione effettuati, devono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il nuovo modello OT24. Dal 2000 l’INAIL premia con un nuovo "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008.   A cosa serve:   L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:   5% per le aziende di rilevanti dimensioni; 10 % per le altre aziende.   Chi può beneficiarne: Su domanda, tutte le Aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.   Come ottenere la riduzione:  L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL. Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione. Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione. Valutazione e decisione:   L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.   Applicazione della riduzione: La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.   Esempio: La richiesta di riduzione per l’anno 2009 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2007. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2008. I pre-requisiti (regolarità contributiva ed assicurativa, regolarità in materia di prevenzione ed igiene) si riferiscono alla situazione in essere al 31 dicembre 2008. La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2009 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2009 (autoliquidazione 2010).   Bruno Scacchi Consulente sicurezza

CIRCOLARE GENERALE 5/2009 – OGGETTO: Guida contributo Conai 2009 – Disponibile sul sito del Conai la guida al contributo ambientale 2009

Prot.13.DG.me Milano, 15 gennaio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 5/2009   OGGETTO: Guida contributo Conai 2009 – Disponibile sul sito del Conai la guida al contributo ambientale 2009   Si ritiene utile informare che sul sito del Conai (www.conai.org) è disponibile la GUIDA AL CONTRIBUTO AMBIENTALE 2009 con i principali aggiornamenti ed il calendario degli adempimenti.   Le novità più rilevanti approvate dal Consiglio di Amministrazione CONAI sono:   • Nuova Domanda di adesione La nuova Domanda di adesione recepisce le novità presenti nei nuovi Statuto e Regolamento CONAI, utilizza un nuovo format (foglio unico anziché Foglio 1 e Foglio 2) e prevede la possibilità di conferimento delega valida ai fini della rappresentanza in Assemblea.   • Adeguamento modulistica e procedure in funzione delle Variazioni dei Contributi Ambientali per carta, legno e plastica Si rammenta che dal 1° gennaio 2009 il Contributo Ambientale per gli imballaggi in legno passa da 4,00 a 8,00 €/ton e il Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica passa da 72,30 a 105,00 €/ton. Si segnala, inoltre, che già dal 1° luglio 2008 il Contributo Ambientale per gli imballaggi in carta è passato da 30,00 a 22,00 €/ton.   • Variazione del Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci Le variazioni dei Contributi Ambientali per i singoli materiali hanno comportato una revisione del Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci (Contributo forfetario per tara) che passa da 35,00 a 40,00 €/ton dal 1° gennaio 2009. I nuovi Contributi, ad eccezione del Contributo relativo alla carta già in vigore dal 1° luglio 2008, andranno applicati dal 1° gennaio 2009 e tutte le dichiarazioni, a partire dalla prima di competenza 2009, andranno presentate utilizzando la modulistica aggiornata con i nuovi Contributi (6.1 carta, 6.1 legno, 6.1 plastica, 6.2 import, 6.10 compensazione import/export).   • Variazione procedure di esenzione per attività di esportazione In un’ottica di semplificazione delle procedure e in adeguamento con quanto previsto dai nuovi Statuto e Regolamento CONAI, il nuovo format dei moduli 6.5 Conai (ex ante) e 6.6 (ex post) prevede alcune variazioni in relazione alle procedure e alla documentazione da allegare alle richieste di rimborso. Tali procedure andranno applicate a partire dal 1° gennaio 2009.   • Variazione delle schede tecniche In relazione ai materiali acciaio e alluminio sono state modificate le rispettive schede tecniche tipologia “Pesi standard contenitori open top” e “Lattine per bevande”.   • Revisione testi e aggiornamento modulistica Adeguamento testi alla luce del secondo correttivo Dlgs 4/2008 del Dlgs 152/2006. Adeguamento testi ai nuovi Statuto e Regolamento Conai. Nuovo format e aggiornamento modulistica.   Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo della guida disponibile in allegato.   Cordiali saluti.   Michele Evolvi Ufficio Consulenze   Allegato: Guida Conai 2009

CIRCOLARE GENERALE 4/2009 – Oggetto: Legge Finanziaria 2009 (L. 22.12.2008 n. 203) – Principali novit

Prot.12.DG.me Milano

CIRCOLARE GENERALE 3/2009 – Oggetto: Rifiuti da stampante

Prot.8.DG.me Milano, 13 gennaio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 3/2009 Oggetto: Rifiuti da stampante – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dm semplificativo.   Si ritiene utile informare che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre, è stato pubblicato il DM 22 ottobre 2008 del Ministero dell’Ambiente relativo alla semplificazione degli adempimenti di gestione dei rifiuti da stampante. Attraverso tale decreto, il Ministero dell’Ambiente ha deciso di intervenire in ordine alla gestione di talune tipologie di rifiuti particolarmente diffuse nel mondo delle imprese.   Con il DM in oggetto viene applicato l’art. 195 comma 2 lett. s-bis) della Parte IV del T.U. Ambientale (D.Lgs. 152/2006 s.m.i. dal D.Lgs. 4/2008) che prevede espressamente l’individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.   In particolare, il Decreto Ministeriale intende avviare una semplificazione amministrativa per la raccolta e il trasporto di rifiuti, in deroga a quanto stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 “1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione…”.   Nel caso in cui queste cartucce non contengano sostanze pericolose (codice CER 08.03.18, allegato D – 152/2006) la nuova norma consente il trasporto di queste tipologie di rifiuti senza la previa emissione ed accompagnamento del formulario di trasporto ma bensì con il solo Documento di Trasporto (cd. Ddt) di cui al Dpr 472/96.   La sostituzione del formulario con il Documento di Trasporto può avvenire, però, solo se ricorrono tre condizioni relative a tale tipologia di rifiuti:   1.                   siano essi destinati al recupero; 2.       la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero delle cartucce esauste (impianti autorizzati alle operazioni di recupero appartenenti alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C al 152/2006) e che non siano previsti depositi temporanei intermedi (in pratica i materiali debbono essere consegnati direttamente nel luogo di recupero senza tappe intermedie); 3.       la raccolta e il trasporto avvengano utilizzando imballaggi eco – box (contenitori con particolari dimensioni e peso, non pallettizzati, con coperchio e sigillo idonei a impedire la dispersione dei liquidi e delle polveri).   Le semplificazioni non saranno applicabili nel caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose (codice CER 08.03.17*) anche se, a prescindere dalla presenza di sostanze pericolose, per tale tipologia di rifiuti è fatta salva la normativa di iscrizione agevolata all’Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 comma 8, 152/2006) nel caso di corrieri per i quali il trasporto non costituisce attività principale dell’impresa e non ecceda i 30 kg.   Per ogni approfondimento si rimanda al testo integrale del DM, qui allegato:   Tratto da Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2008.   MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE   DECRETO 22 ottobre 2008   Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.                         IL MINISTRO DELL’AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE    Vista   la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;  Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»;  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori   disposizioni   correttive ed integrative del decreto legislativo   3 aprile   2006,   n. 152 recante norme in materia ambientale» che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;  Visto, in particolare, l’art. 195, comma 2, lettera s-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo   16 gennaio   2008,   n.   4 che testualmente recita: «l’individuazione   e   la   disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del  presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita’ di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C alla Parte quarta del presente decreto»;  Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale   5 febbraio   1998   «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;  Ravvisata    l’opportunita’    di   individuare   delle   procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi;                               Decreta:                                  Art. 1.  1. La   raccolta   ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali e’ attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318   (toner   per   stampa   esauriti   non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalita’ amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell’allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  2. Il formulario di identificazione di cui all’art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e’ validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purche’ la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.  3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati   imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cmtimes 35cmtimes 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.  4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita’ di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l’attivita’ principale dell’impresa, e non ecceda le quantita’ giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori   ambientali   si applicano le modalita’ semplificate di iscrizione di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale   dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.                                  Art. 2.    1. Per i rifiuti di cui all’art. 1 ai quali e’ attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attivita’ di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto   dei   rifiuti   non  costituisce l’attivita’ principale dell’impresa e non ecceda la quantita’ giornaliera di 30kg, ai fini dell’iscrizione   all’Albo   nazionale   dei gestori ambientali si applicano le modalita’ semplificate di iscrizione di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.                                  Art. 3.    1. Le iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali gia’ assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, restano valide fino alla scadenza.     Roma, 22 ottobre 2008                                              Il Ministro: Prestigiacomo    

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 2/2009 – Oggetto: MUD 2009

Prot.7.DG.me Milano, 13 gennaio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 2/2009 Oggetto: MUD 2009 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il MUD per il 2009   Si ritiene utile informare che sul Supplemento ordinario n. 278 alla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2008 n. 294 è stato pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per il 2009. Il MUD è stato approvato con un DPCM del 2 dicembre e sarà utilizzato