Category Archive Circolari

CIRCOLARE GENERALE 21/2009 – OGGETTO: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto decreto anti-crisi”) “

Prot.62.DG.me Milano, 2 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 21/2009  

OGGETTO: D.L. 29 novembre 2008

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 20/2009 – OGGETTO: Disposizioni concernenti i contratti bancari: clausole che prevedono una remunerazione a favore della banca. Legge 28 gennaio 2009, n. 2, articolo 2 bis.

Prot.61.DG.me  

Milano, 27 febbraio 2009

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI  

CIRCOLARE GENERALE 20/2009

  OGGETTO: Disposizioni concernenti i contratti bancari: clausole che prevedono una remunerazione a favore della banca. Legge 28 gennaio 2009, n. 2, articolo 2 bis.    

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009, n. 2 – Supplemento Ordinario n. 14 – è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (cd. pacchetto anticrisi).

 

L’articolo 2 bis, comma 1, della legge, stabilisce precise limitazioni alla possibilità di applicazione della clausola di massimo scoperto da parte delle banche. Più in particolare “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”.

 

In sintesi, è fatto divieto di applicare la commissione nei seguenti casi:

 

·         quando il debito (scoperto di conto) è in essere per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi;

·         quando il correntista va in rosso in assenza di fido.

 

In entrambi i casi le banche possono applicare unicamente gli interessi passivi per il cliente.

 

Lo stesso comma 1 contiene anche limitazioni all’applicazione di ulteriori clausole che prevedano una remunerazione a favore della banca.

 

In particolare

CIRCOLARE GENERALE 19/2009 – Variazione contributo ambientale plastica

Prot.60.DG.me  

Milano, 27 febbraio 2009

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI  

CIRCOLARE GENERALE 19/2009

 

OGGETTO: Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) Variazione contributo ambientale plastica

   

Si ritiene utile informare che il Consiglio di Amministrazione del Conai

CIRCOLARE GENERALE 18/2009 – Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO MARZO 2009

Prot.59.DG.me   Milano, 27 febbraio 2009   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 18/2009

Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO MARZO 2009

 

TERMINE MATERIA SOGGETTI INTERESSATI ADEMPIMENTI MODALITA’ NOTE
Lunedì 2 IVA

Contribuenti IVA obbligati a presentare la comunicazione annuale dati IVA

Scade il termine per la presentazione della comunicazione dati IVA relativa all’anno 2008.

Mediante invio telematico  
Domenica 15   IVA   Fattura differita.

Scade il termine per l’emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni con spedizione e consegna nel mese di febbraio 2009.

 

Termine prorogato a lunedì 16

Domenica 15 IVA

Commercianti al minuto e soggetti assimilati

Registrazione dei corrispettivi.

Scade il termine per la registrazione delle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2009 per le quali sono stati rilasciati lo scontrino e/o la ricevuta fiscale. Non occorre più allegare gli scontrini giornalieri.

 

Termine prorogato a lunedì 16

Lunedì 16 IVA Contribuenti IVA

Scade il termine per il versamento

CIRCOLARE GENERALE 17/2009 – Oggetto: Spese di rappresentanza -Nozione e nuovi criteri di deducibilit

Prot.47.DG.rc   Milano, 19 febbraio 2009   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 17/2009 Oggetto: Spese di rappresentanza -Nozione e nuovi criteri di deducibilità (DM 19.11.2008)         1 premessa A partire dall’esercizio 2008 (UNICO 2009)

CIRCOLARE GENERALE 16/2009 – OGGETTO: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi – Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5

  Prot.45.DG.pl   Milano, 16 febbraio 2009   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 16/2009   OGGETTO: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi – Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.   È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 di ieri, 11 febbraio 2009, il decreto legge n. 5 del 10 febbraio u.s. recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (cd decreto incentivi).   Il provvedimento, varato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso, è stato trasmesso alla Camera per l’inizio dell’iter di conversione che dovrà concludersi nel consueto termine di sessanta giorni (12 aprile 2009).   Rottamazione di autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo Euro0, Euro1 ed Euro2 (immatricolati entro il 31/12/1999) con sostituzione (art.1 comma 1) Nel caso di rottamazione di un’autovettura o di un autoveicolo per trasporto promiscuo “Euro0”, “Euro1” od “Euro2”, immatricolati entro il 31 dicembre 1999 con contestuale acquisto di un’auto nuova “Euro4” o “Euro5”, che emetta non più di 140 grammi di CO2 al chilometro (ovvero non più di 130 grammi di CO2 al chilometro, se alimentata a gasolio) viene riconosciuto un contributo di €1.500 (a riduzione del costo d’acquisto che sarà rimborsato al concessionario).   Rottamazione di autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali e autocaravan Euro0, Euro1 ed Euro2 (immatricolati entro il 31/12/1999) con sostituzione (art.1 comma 2) Nel caso di rottamazione di un autocarro, autoveicolo per trasporto promiscuo, autoveicolo per trasporto specifico, autoveicolo per uso speciale o autocaravan di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate di categoria Euro0, Euro1, o Euro2 immatricolato entro il 31 dicembre 1999, e di contestuale acquisto di un autocarro, autoveicolo per trasporto specifico, autoveicolo per uso speciale o autocaravan di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate di categoria Euro4 o Euro5, viene concesso un contributo di € 2.500.   Acquisto di autovetture nuove alimentate a metano, elettriche o ad idrogeno (art.1 comma 3) e di autocarri alimentati a metano (art.1 comma 4)   Per gli acquisti di autovetture e di autocarri con massa totale non superiore a 3,5 tonnellate nuovi, omologati dal costruttore per circolare con alimentazione, anche non esclusiva, a GPL, metano, mediante elettricità o ad idrogeno, il contributo agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2009 già previsto dai precedenti incentivi, e pari a €1.500 ovvero €2.000 in caso di emissioni di CO2 non superiori a 120 g./km, è stato oggetto di una doppia integrazione.   In particolare, nel caso di acquisto di un’autovettura nuova omologata dal costruttore per circolare anche non esclusivamente, a metano, mediante elettricità o ad idrogeno, con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi al km, sarà riconosciuto un contributo ulteriore, da sommare ai 2.000 euro precedenti, di 1.500 euro.   Nel caso, poi, di acquisto di un autocarro nuovo omologato dal costruttore per circolare specificamente a metano (anche non esclusivamente), di massa totale a terra non superiore a 3,5 tonnellate il contributo riconosciuto viene innalzato fino ad €4.000.   Tali contributi, ove ne ricorrano le condizioni, sono cumulabili con quelli previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo per le rottamazioni dei veicoli.   Rottamazione con sostituzione di motocicli o ciclomotori (art.1, comma5)   Nel caso di rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria Euro0 o Euro1 con contestuale acquisto di un motociclo nuovo di categoria Euro3 e cilindrata non superiore a 400cc. viene previsto un contributo di €500.   Installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a gas (art.1 comma 7)   A partire dal 7 febbraio 2009 il contributo unitario per le installazioni, da effettuare nel 2009, di impianti per alimentazione a gas degli autoveicoli M1 (trasporto di persone fino a 9 incluso il conducente) ed N1 (trasporto merci con peso totale a terra fino a 3,5T) viene innalzato a €500 per il GPL e ad €650 per il Metano, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse a disposizione per tali interventi.   Sostegno al finanziamento per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali (art.6) Si prevede che un futuro decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà anche le modalità per favorire l’intervento della SACE spa nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la concessione di finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali.   I contributi previsti dall’art.1 commi 1-5, saranno validi per i veicoli acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato dal 7 Febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2010. Per l’applicazione delle agevolazioni, che potranno essere fruite nel rispetto della regola del De minimis (Regolamento CE n. 1998/06), vengono confermate le procedure previste dall’art.1 commi230-234 della Legge 296/2006 ovvero:   il venditore deve integrare la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dalle nuove disposizioni; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati alla rottamazione, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dalle nuove disposizioni; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati; i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo devono rimborsare al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta ai fini della compensazione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, né dell’imponibile agli effetti delle II.DD. e non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi; fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici debbono conservare la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a)    copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo; b)    copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico; c)    copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito; d)    copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente; entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.   Ambito di applicazione del limite annuale alla compensazione dei crediti di imposta da agevolazioni (art.1 comma 10) Con una norma interpretativa, si chiarisce che il tetto annuale alla compensazione dei crediti di imposta previsto dal comma 53 dell’art.1 della legge 244 del 2007 non trova applicazione nel caso di crediti spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio (per es. agevolazioni per autoveicoli alimentati a metano o GPL, incentivi alla rottamazione dei veicoli, credito di imposta a favore di gestori di telerilevamento alimentato con biomasse o con energia geotermica).   Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (art. 2) Viene introdotta una detrazione ai fini dell’Irpef del 20% sull’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer. In particolare, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef lorda del 20% sulle spese documentate per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia a cui è riconosciuta la detrazione Irpef del 36%. La detrazione Irpef del 20% può essere fatta valere per gli acquisti di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, pagati dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale con le stesse modalità previste per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie; quindi, dal bonifico devono risultare: ·         il riferimento normativo; ·         il codice fiscale del beneficiario della detrazione; ·         il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Come detto, l’agevolazione in esame spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di: ·         manutenzione straordinaria; ·         restauro e risanamento conservativo; ·         ristrutturazione edilizia; effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La ristrutturazione deve essere iniziata a partire dal 1° luglio 2008. L’importo massimo della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, su cui calcolare la detrazione Irpef del 20% è pari a 10.000 euro; in pratica, la detrazione massima che si può ottenere è pari a 2.000 euro. La detrazione complessiva deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione in esame è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007). Al riguardo, si precisa che la cumulabilità tra i due incentivi non può essere riferita allo stesso frigorifero acquistato, ma allo stesso contribuente che acquista un frigorifero di classe energetica non inferiore ad A+ ed uno ad “alta efficienza energetica”.   Distretti produttivi e reti di imprese (art. 3) Viene introdotta la fiscalità di distretto che consentirà alle imprese di optare per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’Ires. Il carico tributario verrà determinato dal distretto secondo criteri di trasparenza e di parità di trattamento delle imprese sulla base di principi di mutualità. Con la disposizione in esame, in pratica,i distretti produttivi hanno la possibilità di assumere la qualifica di autonomo soggetto d’imposta, sottoposto a tassazione sulla base di un reddito unitario che potrà essere concordato preventivamente con l’Amministrazione finanziaria e con gli enti locali. In particolare, i distretti produttivi vengono inseriti tra i soggetti passivi Ires di cui all’art. 73, comma 1, lett. b), del Tuir. Tale inserimento avviene solo se le imprese che appartengono al distretto decidono, congiuntamente, di optare per la tassazione unitaria. L’opzione determina che il reddito unitario si determina quale somma algebrica dei redditi complessivi netti delle imprese facenti parte del distretto. In tal modo, è possibile compensare i redditi prodotti dalle singole imprese con le perdite delle stesse. In pratica, se in un distretto produttivo operano tre imprese ed una di queste chiude il bilancio in perdita, tale perdita potrà essere utilizzata per ridurre il carico fiscale delle altre due imprese, calcolando il reddito imponibile in maniera unitaria sul distretto. Un’ulteriore agevolazione fiscale è data dal fatto che la tassazione unitaria avviene in via concordataria con l’Amministrazione finanziaria e con gli enti locali per almeno un triennio. In sostanza, viene prevista la possibilità di concordare con l’Erario e con gli enti locali il volume delle imposte dovute dal distretto produttivo. Tale meccanismo concordatario opera per il distretto sia che si opti per la tassazione unitaria sia che tale opzione non venga esercitata. La disposizione in esame prevede due regole di equilibrio: 1)    la prima impone che la ripartizione del carico fiscale tra le imprese appartenenti al distretto sia determinata direttamente fra le stesse sulla base di criteri di trasparenza e di principi di mutualità; 2)    la seconda consente di escludere dall’imponibile le somme scambiate tra le imprese del distretto a seguito dei vantaggi fiscali. Un ultimo beneficio fiscale è dato dal fatto che, pur permanendo in capo alle imprese facenti parte del distretto l’assolvimento degli obblighi fiscali e l’applicazione delle norme penali tributarie, in caso di rispetto del concordato preventivo, i controlli fiscali non avranno finalità accertative ma solo di monitoraggio. Si precisa, infine, che tutte queste disposizioni si applicano, oltre che nei rapporti tra distretto ed Amministrazione finanziaria, anche nei rapporti tra distretto ed enti locali per quanto riguarda tributi, contributi ed altre somme da versare agli stessi enti. Aggregazioni tra imprese (art. 4) Viene reintrodotto il “bonus per le aggregazioni tra imprese” che riprende, in linea di massima, quello previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) e che è stato applicato nel biennio 2007-2008. Ad essere agevolate sono le operazioni di fusioni e scissioni che generano disavanzi da concambio oppure conferimenti di azienda, effettuate nell’anno 2009, tra soggetti assolutamente indipendenti, cioè, che, nel biennio anteriore alla riorganizzazione, non avevano legami societari neppure indiretti. Le società coinvolte nell’aggregazione, inoltre, devono essere state, nel medesimo biennio, “operative”, cioè superare il test delle società di comodo. Il beneficio consiste nell’affrancamento gratuito dei maggiori valori iscritti sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali e, dunque, nella possibilità di dedurre gli ammortamenti stanziati in bilancio dopo l’aggregazione. Il riconoscimento fiscale non può eccedere, comunque, l’importo di 5 milioni di euro. Anche in tale nuove versione del “bonus aggregazioni” resta il vincolo, per quattro anni, di non effettuare ulteriori operazioni straordinarie e di non cedere i beni rivalutati, pena la decadenza dall’agevolazione, salva l’attivazione della procedura di cui all’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973 (interpello). Rispetto alle norme in vigore fino al 2008, scompare l’obbligo della presentazione di un’istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili d’impresa (art. 5) Come noto, l’art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto “decreto anti-crisi”) (si vedano, al riguardo, le comunicazioni del Direttore Generale del 3 dicembre 2008 e del 22 gennaio 2009)

CIRCOLARE GENERALE 15/2009. OGGETTO: Burro di arachidi dagli Stati Uniti

Prot.40.DG.pl Milano, 11 febbraio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI

CIRCOLARE GENERALE  15/2009

OGGETTO: Burro di arachidi dagli Stati Uniti Si informa che, a seguito da un recente studio epidemiologico, pubblicato sulla News 09-520 della Commissione Europea, le analisi condotte e gli esiti delle indagini hanno evidenziato un incremento dei casi di salmonellosi umana causato, come probabile fonte di contaminazione, da consumo di burro di arachidi. Quanto sopra premesso, molto opportunamente diamo seguito all’indicazione contenuta nella Nota informativa 2860-P-04/02/2009 della Direzione Generale della sicurezza alimentare e della nutrizione del Ministero della salute, per informare le imprese associate interessate che: ·         la Commissione Europea ha comunicato la possibile sospetta contaminazione di barrette snack dietetiche contenenti burro di arachidi, provenienti dagli USA e distribuite in Italia; ·         la stessa Commissione Europea ha inoltre raccomandato di tracciare il burro di arachidi e prodotti contenenti burro di arachidi, quali biscotti, gelati, ecc., provenienti dagli Stati Uniti; ·         la predetta Direzione Generale si è già attivata per i necessari controlli all’importazione. Premesso che il Reg. CE n. 852/2004 prevede la totale responsabilità dell’operatore del settore alimentare coinvolto, in tutte le varie fasi della filiera alimentare: produzione, approvvigionamento, confezionamento, commercializzazione e vendita, si rivolge l’invito alle imprese – qualora interessate alla problematica sopra richiamata – di provvedere ad effettuare le verifiche di autocontrollo. Per informazioni rivolgersi a: Dr. Michele Evolvi – Ufficio Consulenze Cordiali saluti. Piero A. Lazzari Direttore

CIRCOLARE GENERALE 14/2009 – OGGETTO: Studi di settore

Prot.39.DG.me   Milano, 10 febbraio 2009   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 14/2009   OGGETTO: Studi di settore – Questionario sulla crisi.   Desideriamo comunicare che dal 5 febbraio, sul sito della Società per gli Studi di Settore (www.sose.it) e sul sito di Confcommercio (www.confcommercio.it)

CIRCOLARE GENERALE 13/2009 – Oggetto: Manovra anti-crisi (DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) – Principali disposizioni”

Prot.38.DG.rc Milano, 9 febbraio 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 13/2009   Oggetto: Manovra anti-crisi” (DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) – Principali disposizioni    1 premessa Con il DL 29.11.2008 n. 185

CIRCOLARE GENERALE 12/2009 – Oggetto: Imposte dirette – Tabelle nazionali ACI

Prot.35.DG.me   Milano, 6 febbraio 2009   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 12/2009   Oggetto: Imposte dirette – Tabelle nazionali ACI – Agenzia delle Entrate   Con riferimento all’argomento in oggetto si comunica che sul Supplemento Ordinario n. 280 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 2008 sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314”.   In base all’art. 51, D.P.R. n. 917/86, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali percepiti dal lavoratore, in relazione al rapporto di lavoro. I compensi in natura sono, quindi, costituiti da quella parte della retribuzione non corrisposta in denaro ma in beni e servizi (cd. fringe benefits).   Per la determinazione in denaro del valore degli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (vd. art. 54, primo comma, lett. a), c) e m) del D.L.vo n. 285/1992) si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture che l’ACI ogni anno elabora e comunica al Ministero delle finanze per la loro pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo.   Il Ministero delle finanze ha reso note le predette tabelle ACI relative all’anno 2009.   Michele Evolvi Ufficio consulenze   Tabella ACI