Prot.86.DG.me Milano, 17 aprile 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 31/2009 Oggetto: Misure urgenti – Decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 – Approvazione definitiva Con riferimento all’argomento in oggetto, si informa che il Senato ha approvato, in via definitiva, nella seduta dell’8 aprile 2009, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5 (cd decreto incentivi). Si riporta, di seguito, la circolare della Confcommercio con l’illustrazione delle disposizioni di maggiore impatto per il sistema contenute nel provvedimento; si precisa che si intendono confermate le altre previsioni del testo originario del decreto. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI · Incentivi alla rottamazione con acquisto di motocicli (Art.1, comma 5) Con una modifica al comma 5, viene estesa la possibilità di usufruire del contributo di € 500 previsto, nel caso di rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria Euro 0 o Euro 1 con contestuale acquisto di un motociclo nuovo di categoria Euro 3 e cilindrata non superiore a 400cc, anche ai casi di contestuale acquisto di motocicli Euro 3 di potenza non superiore a 60 kW, indipendentemente dalla loro cilindrata. · Installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a gas (art.1, comma 7) Viene circoscritto ai soli interventi sui veicoli di categoria Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, il campo di applicazione dei contributi per l’installazione di impianti per alimentazioni a gas degli autoveicoli M1 (trasporto di persone fino a 9 incluso il conducente) ed N1 (trasporto merci con peso totale a terra fino a 3,5T) che, come noto, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse a disposizione per tali interventi, a partire dal 7 febbraio 2009 sono stati rimodulati in €500 per gli impianti a GPL ed in €650 per quelli a metano. · Documentazione che il venditore dei veicoli deve fornire al PRA per gli incentivi alla rottamazione (art.1, comma 9-bis) Attraverso il nuovo comma 9 bis, che modifica la lettera c) del comma 230 dell’art.1 della L.296/2006, viene indicata, tra la documentazione che il venditore dei veicoli è tenuto a fornire al PRA per consentire la verifica dei requisiti richiesti per beneficiare degli ecoincentivi, copia del documento di presa in carico del veicolo da parte del centro autorizzato per la demolizione, al posto della copia del certificato di rottamazione rilasciato dallo stesso centro, originariamente richiesta. · Documentazione che le imprese costruttrici ed importatrici dei veicoli devono conservare per gli incentivi alla rottamazione (art.1, comma 9-ter) Modificando il comma 232 dell’art.1 della L.296/2006, in tema di documentazione inviata dai venditori che le imprese costruttrici ed importatrici dei veicoli sono tenute a tenere fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, viene prevista la conservazione, ora anche su supporto elettronico, di: copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione (invece della copia della carta di circolazione), copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico, copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione (al posto della copia del certificato di proprietà del veicolo demolito), copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente. DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE · Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (art. 2) Confermata l’agevolazione – detrazione dall’Irpef lorda del 20% sulle spese documentate – per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia a cui è riconosciuta la detrazione Irpef del 36%. Con riferimento all’acquisto di elettrodomestici, durante i lavori di conversione, è stato disposto che, per poter fruire della detrazione Irpef del 20%, deve trattarsi di elettrodomestici “di classe energetica non inferiore ad A+”. Al comma 3 dell’articolo 2 viene inoltre prevista la stipula di un apposito protocollo d’intenti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto (quindi non coinvolgerà solo mobili ed elettrodomestici ma anche gli altri settori oggetto di incentivazione quali ad esempio auto) in relazione: – al mantenimento dei livelli occupazionali, – ai termini di pagamento nei rapporti interni alle filiere, – per le iniziative promozionali al fine di stimolare la domanda e migliorare anche l’offerta dei servizi di assistenza e manutenzione. Sempre il Ministero dello Sviluppo economico dovrà inoltre, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedere apposite disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali. · Distretti produttivi e reti di imprese (art. 3, comma 3-bis) Viene disposto che le agevolazioni fiscali e burocratiche per i distretti produttivi e le reti di impresa si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo, la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi fiscali. · Estensione del regime dell’Iva per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria (art. 3-bis) Viene introdotta una nuova norma che prevede la possibilità di estendere il regime Iva ad esigibilità differita (cosiddetta “Iva per cassa”), introdotto dall’art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria, di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. · Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese (art. 7-septies) Viene introdotta una nuova norma che estende l’ambito di intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per consentire alle medesime – oltre che di rinegoziare i debiti contratti con il sistema bancario, attualmente in essere – anche di assolvere agli obblighi di carattere tributario e contributivo. · Collaboratori a progetto (comma 8) La somma una tantum che il decreto-legge 185/2008 ha previsto per gli anni 2009-2011 per i collaboratori a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS con un solo committente è elevata, per il solo anno 2009, dal 10 al 20% del reddito dell’anno precedente. L’agevolazione è concessa nei soli casi di fine lavoro ed entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. · Lavoro occasionale (commi 12 e 13) Sono contenute rilevanti modifiche agli articoli 70 e 74 del d.lgs. n.276/03, con l’ampliamento dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del lavoro accessorio, includendo quindi: lett. a) le manifestazioni fieristiche nonché le prestazioni rese a favore di un committente pubblico in caso di lavori di emergenza e solidarietà; lett. b) le prestazioni rese da giovani fino a 25 anni (regolarmente iscritti ad un corso regolare di studi), per qualsiasi settore di attività durante i periodi di vacanza nonché il sabato e la domenica; lett. c) le casalinghe tra i soggetti che effettuano attività agricole di carattere stagionale; lett. d) le prestazioni svolte dai pensionati in qualsiasi settore produttivo; lett. e) in via sperimentale e per il solo anno 2009, le prestazioni rese in qualsiasi settore produttivo da soggetti per i quali sia in atto una prestazione di sostegno al reddito o integrazione salariale, alle seguenti condizioni: – il limite massimo dei compensi non deve superare i 3.000 Euro per anno solare; – il lavoratore rispetti quanto previsto dall’art. 19, comma 10 della legge n. 2/09, e cioè la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Il comma 13 prevede che l’esclusione dal campo di applicazione della normativa lavoristica e previdenziale per le prestazioni svolte da parenti ed affini del titolare sia estesa sino al quarto grado. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO TERRITORIALE E URBANO · Reti di imprese (Art 3, commi 4 quater, 4 quinquies e 4-sexies) Viene definito “Contratto di Rete” quello con il quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune parte delle attività economiche che rientrano nei rispettivi oggetti sociali, al fine di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto di rete va redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere iscritto nel registro delle Imprese, e deve, tra l’altro, contenere: – la denominazione delle imprese aderenti; – l’indicazione delle attività da svolgere unitariamente; – l’individuazione di un “programma di rete”, con la definizione dei diritti e degli obblighi dei partecipanti, di un organo di gestione e dei relativi poteri, nonché delle modalità di azione del nuovo soggetto, compresa l’istituzione di un fondo patrimoniale comune o la costituzione da parte di ciascun partecipante alla rete di un patrimonio destinato all’affare; – la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso. Alle “Reti di Imprese” si applicano le agevolazioni amministrative previste per i distretti industriali. Ciò vuol dire che le imprese aderenti alla Rete possono intrattenere rapporti o avviare procedimenti con le pubbliche amministrazioni ovvero presentare istanze di contributi regionali, nazionali o comunitari, anche in forma collettiva, per il tramite delle Reti, alla quali può anche essere demandato il compito di certificare in capo alle imprese la sussistenza dei requisiti richiesti. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le Reti potranno avere accesso alle banche dati di PA ed enti pubblici. Il provvedimento dovrà essere ora pubblicato in Gazzetta ufficiale. Cordiali saluti Michele Evolvi Ufficio consulenze
Prot.79.DG.me Milano, 31 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 30/2009 OGGETTO: Decreto “anti-crisi” – Disposizioni relative ad adempimenti di carattere fiscale – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 19 marzo 2009. Con la Circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni relative ad adempimenti di carattere fiscale contenute nel D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto “decreto anti-crisi”). In particolare, nella circolare in esame, sono state esaminate le norme relative al ravvedimento operoso, all’abolizione di obblighi di natura tributaria, alle agevolazioni per i territori colpiti da eventi sismici, ai rimborsi ultradecennali ed al potenziamento delle procedure di riscossione. Vediamo, nel dettaglio, i punti salienti del documento di prassi. 1. Ravvedimento operoso L’art. 16, comma 5, del citato D.L. n. 185/2008, ha modificato, diminuendo, ulteriormente, la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. Per la regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie, sono ora previste: in caso di mancato pagamento del tributo, la sanzione ridotta a 1/12 del minimo (prima era 1/8), se il versamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito; in caso di errori e omissioni anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la sanzione ridotta a 1/10 del minimo (in precedenza, era 1/5), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (prima era 1/8), se il ravvedimento è perfezionato entro 90 giorni dalla scadenza. L’Agenzia delle Entrate precisa che la nuova misura delle sanzioni si applica a tutte le regolarizzazioni avvenute a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008), anche se riguardano violazioni commesse in data anteriore. 2. Abolizione di obblighi di natura tributaria L’art. 16, commi da 2 a 4, del menzionato D.L. n. 185/2008, ha abolito alcuni obblighi che non avevano trovato pratica applicazione per la mancata adozione dei provvedimenti attuativi. Si tratta, in particolare: · della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nella grande distribuzione e da parte dei commercianti al minuto e degli esercenti attività assimilate (ex art. 22 del D.P.R. n. 633/1972); · della comunicazione preventiva delle compensazioni per importi superiori a 10.000 euro da parte dei titolari di partita Iva; · della memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate con i distributori automatici. L’Agenzia delle Entrate ricorda che le imprese della grande distribuzione commerciale e dei servizi hanno, comunque, la facoltà di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi, secondo le modalità indicate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2009 (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 22 del 17 marzo 2009). 3. Province colpite da eventi sismici Per i contribuenti delle province di Campobasso e Foggia colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 è prevista la procedura per definire gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi a partire dal 31 ottobre 2002 fino al 30 giugno 2008. In particolare, risolvendo le incertezze generate dalle diverse definizioni di soggetti beneficiari susseguitesi nel tempo, l’art. 6 del citato D.L. n. 185/2008, ha stabilito che la procedura di definizione delle posizioni fiscali rimaste sospese è applicabile a “tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici”. Si tratta, in particolare: delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, al 31 ottobre 2002, erano residenti o avevano domicilio fiscale nei territori dei comuni colpiti dal sisma, compresi coloro che avevano richiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto; delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, al 31 ottobre 2002, avevano sede operativa (luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriale o professionale), nei territori dei comuni colpiti dal sisma, compresi coloro che avevano richiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto; i soggetti, diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano sede legale o operativa nei territori colpiti dal sisma. Per la definizione dei versamenti sospesi, andrà corrisposto l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40%, in 120 rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere dal mese di giugno 2009. Per il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, si applicheranno le sanzioni e gli interessi ordinariamente previsti per il mancato o tardivo versamento delle imposte. Le somme non corrisposte saranno iscritte a ruolo, con conseguente riscossione coattiva delle eventuali rate non pagate. Gli interessati, inoltre, dovranno inviare una comunicazione relativa alle modalità e ai dati della definizione, utilizzando uno specifico modello che sarà approvato con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 4. Rimborsi ultradecennali L’art. 9, comma 1, del citato D.L. n. 185/2008, ha disposto, per gli anni 2008-2009, che le risorse relative ai rimborsi dell’Iva sulle “auto aziendali” confluiscano nel “fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali”, allo scopo di provvedere all’estinzione dei crediti maturati nei confronti dei ministeri al 31 dicembre 2007 (ed accertati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) ed all’erogazione dei rimborsi ultradecennali. Il successivo comma 2 del medesimo articolo ha disposto l’abrogazione della norma in base alla quale, “decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società”, maturano interessi giornalieri a un tasso definito ogni anno con decreto ministeriale. Pertanto, le somme richieste a rimborso per le quali il termine decennale è maturato entro il 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. n. 185/2008), sono integrate dagli interessi giornalieri, che il contribuente ha diritto a percepire. Se il decorso dei dieci anni dalla data dell’istanza si è invece compiuto successivamente, le somme non sono più produttive di interessi. 5. Procedure di riscossione L’art. 32 del decreto “anti-crisi” ha potenziato i poteri degli agenti della riscossione sulle inadempienze in materia di versamenti relativi alle definizioni agevolate. Fra le novità introdotte: · la possibilità di procedere all’espropriazione immobiliare se i debiti “da condono” sono superiori a 5.000 euro (ordinariamente, la procedura è prevista per importi superiori a 8.000 euro); · l’abolizione della preventiva iscrizione ad ipoteca, prevista per i crediti che non superano il limite del 5% del valore dell’immobile, prima di procedere all’esproprio; · la possibilità per l’agente della riscossione, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella, di utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari in possesso dell’Agenzia delle Entrate, compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali che banche, Poste italiane ed intermediari finanziari, sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria. Infine, la descritta procedura di espropriazione semplificata si applica anche ai contribuenti che hanno usufruito della definizione agevolata dei ritardati od omessi versamenti (ex art. 9-bis della L. 27 dicembre 2002, n. 289). Per questa forma speciale di sanatoria, il perfezionamento avveniva solo con il pagamento integrale di tutte le somme dovute. Il mancato versamento anche di una sola rata fa venir meno la definizione agevolata. Di conseguenza, non è necessaria l’iscrizione a ruolo delle rate residue, ma riprende la riscossione delle somme originariamente dovute, al netto degli importi versati. Per il loro recupero, opera dunque la procedura semplificata per l’espropriazione del patrimonio immobiliare. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze
Prot.78.DG.me Milano, 31 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 29/2009 OGGETTO: Rivalutazione dei beni immobili relativi all’impresa – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 19 marzo 2009. Con la circolare n. 11/E del 19 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione dei beni immobili relativi all’impresa, disciplinata dall’art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto “decreto anti-crisi”), ed, ulteriormente, modificata dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, in corso di conversione. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato le questioni relative alla possibilità di limitare le conseguenze dell’iscrizione dei maggior valori dei beni al solo ambito civilistico; al differimento prolungato degli eventuali effetti fiscali; all’operazione realizzabile solo in relazione ai beni immobili, escluse le aree fabbricabili e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Vediamo nel dettaglio i punti salienti illustrati nella circolare in esame. 1. Quando è possibile effettuare la rivalutazione La rivalutazione dei beni immobili relativi all’impresa può essere effettuata nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, a condizione che il termine per l’approvazione del relativo bilancio o rendiconto scada successivamente al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 185/2008). 2. Quali beni è possibile rivalutare E’ possibile rivalutare i beni immobili in proprietà, escluse le aree fabbricabili e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, iscritti in bilancio sia nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 sia in quello successivo. Nei casi di conferimenti effettuati in neutralità nel corso del 2008, così come in quelli di fusioni o scissioni realizzate nello stesso anno, il conferitario, la società risultante dalla fusione, l’incorporante o la beneficiaria (a seconda dell’operazione posta in essere), possono rivalutare i beni oggetto del conferimento o quelli acquisiti per effetto della fusione o della scissione, se questi erano iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2007 del conferente, della società incorporata o di quella scissa. Sono rivalutabili anche le immobilizzazioni in corso ed i beni completamente ammortizzati. Per quanto riguarda i beni detenuti in leasing, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’utilizzatore può eseguire la rivalutazione solo se ha esercitato il riscatto entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Con riferimento, invece, all’impresa concedente, vengono ribadite le considerazioni già svolte nella circolare n. 18/E del 13 giugno 2006. In tale circostanza è stato chiarito che per il concedente i beni concessi in locazione finanziaria vanno considerati immobilizzazioni finanziarie; “ed infatti, l’art. 102, comma 7, del Tuir, stabilisce che l’impresa concedente deduce quote di ammortamento determinate con il metodo finanziario. Pertanto, si ritiene che i beni oggetto di leasing non possono essere rivalutati da parte del concedente” (in tal senso, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 13 giugno 2006). 3. Chi può effettuare la rivalutazione Possono effettuare la rivalutazione dei beni immobili i soggetti (sia residenti sia non residenti), titolari di reddito d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, compresi gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Chiaramente, per quanto riguarda sia gli imprenditori individuali sia gli enti pubblici e privati, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, la rivalutazione è possibile solo in relazione ai beni relativi all’attività commerciale. Per i soggetti in contabilità semplificata occorre fare un discorso a parte. Innanzitutto, possono essere rivalutati i beni acquistati entro il 31 dicembre 2007, risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro Iva acquisti. Inoltre, per l’operazione è necessaria la redazione di un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino il costo del bene e la rivalutazione effettuata. Oltre a ciò, l’assenza di un formale bilancio comporta che: la qualifica di bene ammortizzabile può essere provata sulla base di elementi desumibili dalle modalità di effettivo utilizzo del medesimo bene; la rivalutazione deve, necessariamente, avere rilevanza fiscale. 4. Le modalità di rivalutazione La rivalutazione può avvenire, alternativamente, secondo le seguenti modalità: rivalutando il costo storico del bene ed il relativo fondo di ammortamento; rivalutando solo il costo storico del bene; riducendo solo il fondo ammortamento. In ogni caso, a prescindere dal metodo adottato, i beni rivalutati non possono essere iscritti in bilancio per un importo superiore al loro valore economico. Va ricordato che la rivalutazione deve essere effettuata per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (immobili ammortizzabili ed immobili non ammortizzabili, con la precisazione che il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza deve essere compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili), pena la perdita degli effetti fiscali dell’operazione. A questa situazione il contribuente può porre, ad ogni modo, rimedio versando, anche in caso di accertamento, l’imposta sostitutiva non versata in riferimento al bene “illegittimamente escluso, maggiorata di sanzioni ed interessi previsti per legge”. In tal caso, tuttavia, non si otterrà, anche, il riconoscimento fiscale del maggior valore dell’immobile escluso. 5. Disciplina del saldo attivo di rivalutazione Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato a capitale od iscritto in una speciale riserva designata con riferimento al citato D.L. n. 185/2008, non suscettibile di diversa utilizzazione. Nel caso in cui non si opti per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione, il saldo costituisce una riserva di utili, tassato come tale in caso di distribuzione. Se il contribuente, invece, propende per estendere all’ambito fiscale gli effetti della rivalutazione, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione di imposta. In tal caso, è iscritto in bilancio per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell’imposta sostitutiva. 6. Come si ottiene il riconoscimento fiscale dei maggior valori iscritti Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti si ottiene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali. In ogni caso, l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Ciò vuol dire che “l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo”. Resta ferma, per il contribuente, la possibilità di far ricorso al ravvedimento operoso. 7. Quando si ottiene il riconoscimento fiscale dei maggior valori Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori si ottiene a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita la rivalutazione. Ciò vuol dire, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, che le maggiori quote di ammortamento ed il plafond più alto per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili saranno riconosciute fiscalmente a decorrere dal 1° gennaio 2013. Qualora il bene rivalutato esca dal patrimonio aziendale (ad esempio, perché venduto, assegnato ai soci, destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore), prima dell’inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, la plusvalenza o la minusvalenza dovrà essere calcolata riferendosi al costo del bene prima della rivalutazione. D’altro canto, al contribuente sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti (imposta sostitutiva che andrà ad incrementare il saldo attivo di rivalutazione). Inoltre, la parte di riserva riferibile ai beni ceduti sarà considerata “libera”. 8. Determinazione dell’imposta sostitutiva Per determinare l’ammontare dell’imposta sostitutiva, sui maggiori valori iscritti in bilancio dovrà essere calcolato: · il 3%, per gli immobili ammortizzabili; · l’1,5%, per gli immobili non ammortizzabili. 9. Quando si versa l’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva può essere versata (o, in alternativa, compensata): in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; in tre rate, di cui la prima da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le successive entro il termine previsto, rispettivamente, per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. In tal caso, insieme alla rata devono essere corrisposti, anche, gli interessi nella misura legale (3% annuo). 10. Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%. Chiaramente, l’affrancamento è possibile solo nel caso in cui si sia optato per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione con il versamento dell’imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva ed il perfezionamento dell’operazione di affrancamento, valgono le stesse considerazioni fatte in relazione all’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio. 11. Importo su cui calcolare l’imposta sostitutiva al fine di affrancare il saldo attivo di rivalutazione Qualora venga affrancato il saldo attivo di rivalutazione, il calcolo deve essere effettuato sul saldo al lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione. 12. Distribuzione della riserva dopo l’affrancamento Qualora la riserva venga distribuita dopo l’affrancamento, essa non concorre a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione e confluisce fra le riserve di utili e, di conseguenza, il socio dovrà sottoporre ad imposizione l’importo percepito come un dividendo. Inoltre, in tal caso, opera la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del Tuir, ai sensi del quale, le riserve di utili si considerano, prioritariamente, distribuite rispetto a quelle di capitali. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze
Prot.77.DG.me Milano, 31 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 28/2009 OGGETTO: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2009 – Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2009, è stato pubblicato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2009, ovvero a partire dal 1 aprile 2009. La nuova versione sostituisce la precedente approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2008. La struttura del modello non ha subito variazioni. Le modifiche introdotte, che riguardano esclusivamente le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dello stesso, rendono il modello Iva TR adeguato alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’anno 2008, con alcune risoluzioni. I soggetti tenuti all’utilizzo del modello I soggetti tenuti alla presentazione del modello sono costituiti dai contribuenti che hanno realizzato, nel corso del trimestre, un’eccedenza d’imposta detraibile di importo superiore a 2.528,28 euro e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di questa eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi. Modalità e termini di presentazione del modello Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. La presentazione deve avvenire, esclusivamente, per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Reperibilità del modello Il modello con le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione Modulistica/Comunicazioni e domande
Prot.76.DG.me Milano, 31 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 27/2009 Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO APRILE 2009
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CIRCOLARE GENERALE 26/2009 – OGGETTO: Mud: scadenza 30 aprile 2009
Prot.75.DG.me Milano, 31 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 26/2009 OGGETTO: Mud: scadenza 30 aprile 2009 Si ritiene utile informare che la scadenza per l’annuale dichiarazione ambientale relativa ai rifiuti gestiti ed inquinanti emessi nel corso del 2008 è prevista per il 30 aprile 2009 p.v. Il novero dei soggetti obbligati al MUD ruota, in particolare, intorno alla produzione e gestione di rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, rifiuti elettrici ed elettronici (cd. "Raee") ed all’effettuazione di emissioni ad alto potere inquinante in atmosfera. La modulistica da utilizzare è, per i rifiuti, quella recata dal Dpcm 24 dicembre 2002 (come stabilito dalla legge di conversione del Dl 208/2008, che ha rinviato al 2010 l’operatività dei nuovi modelli previsti dal Dpcm 2 dicembre 2008), per le emissioni in atmosfera è invece quella contenuta nel Dm 23 novembre 2001. Con il rinvio al 2010 dell’operatività della nuova modulistica recata dal Dpcm 2 dicembre 2008 all’anno prossimo viene di fatto differito anche il nuovo obbligo di dichiarazione degli “Aee” immessi sul mercato da parte dei produttori. La nuova scheda che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche avrebbero infatti dovuto utilizzare per la specifica comunicazione è infatti stata introdotta per la prima volta dal Dpcm 2 dicembre 2008, recante la nuova modulistica per la denuncia Mud. Il Dl 208/2008, come accennato, ha però posticipato alla dichiarazione Mud 2010 l’utilizzo di tale nuova modulistica, confermando invece per il Mud 2008 l’utilizzo di quella recata dal Dpcm 24 dicembre 2002 (e successive modifiche), che contiene le schede relative ai rifiuti (dunque, anche per quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ma non quelle relative agli “Aee”. Si ritiene utile riportare, di seguito, una scheda riassuntiva dei soggetti obbligati: Per rifiuti pericolosi: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti; chiunque (anche soggetti diversi da imprese ed enti) effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro; commercianti ed intermediari di rifiuti con e senza detenzione. imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; Sono esclusi: i professionisti singoli per i rifiuti da loro stessi prodotti (per i quali il formulario sostituisce il registro ed il MUD); i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante (limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio); imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. con un volume di affari annuo inferiore a 8.000 euro. Per rifiuti non pericolosi: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che hanno più di 10 dipendenti. Nell’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) figurano: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. chiunque (anche soggetti diversi da imprese ed enti) effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti commercianti ed intermediari di rifiuti con e senza detenzione; imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; Conai e altri soggetti cui hanno aderito i produttori per organizzare un proprio sistema autonomo o cauzionale di gestione imballaggi; imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro. Sono esclusi: le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti; i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante (limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio); produttori iniziali di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettere a), b), e), f), h), i), l), ed m), tra le quali rientra proprio l’attività commerciale (lettera e); imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di 10 dipendenti; imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. con un volume di affari annuo inferiore a 8.000 euro. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze CIRCOLARE GENERALE 25/2009 – OGGETTO: Ravvedimento operoso
Prot.73.DG.me Milano, 23 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 25/2009 OGGETTO: Ravvedimento operoso – Applicabilità ai versamenti IRAP – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 17 febbraio 2009 Con riferimento all’argomento in oggetto, si comunica che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 43/E datata 17 febbraio 2009 CIRCOLARE GENERALE 24/2009 – Oggetto: segnalazione del nominativo del R.L.S. all
Prot.70.DG.me Milano, 20 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 24/2009 Oggetto: segnalazione del nominativo del R.L.S. all’INAIL L’INAIL, con propria circolare n° 11 del 12 marzo 2009, ha chiarito gli obblighi per le aziende di comunicazione del nominativo del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) art. 47 D.Lgs 81/2008 dove eletto. La procedura on-line sarà accessibile tramite il sito dell’Istituto al Punto Cliente e la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. Solamente per l’anno in corso e trattandosi di nuova procedura, la scadenza per l’invio della comunicazione è stata fissata al 16 maggio 2009. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’Azienda dovrà solamente confermare quanto già precedentemente comunicato o, in caso di variazioni nel nominativo del R.L.S., seguire l’identica procedura sotto indicata. PROCEDURA 1. collegamento al sito www.inail.it 2. selezionare Registrazione 3. selezionare Registrazione ditta 4. inserire nella maschera il Codice Utente ed il PIN1 L’INAIL invierà a mezzo posta all’Azienda il codice PIN2 che CIRCOLARE GENERALE 23/2009 – OGGETTO: Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali
Prot.69.DG.me Milano, 13 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 23/2009 OGGETTO: Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali. Desideriamo segnalare che il D.Lgs. 194/08 recante “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004” stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. Le nuove tariffe sostituiscono qualsiasi altra tariffa precedente, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli e riguardano gli stabilimenti di produzione e di ingrosso. Sono, per ora, esclusi gli esercizi al dettaglio. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale sono riscosse le tariffe di cui all’allegato A del decreto. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all’importazione sono riscosse le tariffe di cui all’allegato B. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio. L’autorità competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attività unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi. Alle tariffe in esame si applica l’articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004 che afferma: “le tasse non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non sono state indebitamente riscosse”. I controlli supplementari, integrativi e su richiesta (vedi art. 4), si definiscono: a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 (effettuazione di controlli ufficiali che vanno al di là della normale attività) e 14, paragrafo 1, (controlli integrativi su mangimi e alimenti di origine animale) del regolamento (CE) n. 882/2004; b) controlli rafforzati: i controlli di cui all’articolo 15, paragrafo 5, (mangimi e alimenti di origine non animale che deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli nel punto di entrata nel territorio) del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale. Le spese derivanti da detti controlli sono a totale carico degli operatori dei settori interessati e si determinano tenendo conto del costo medio orario complessivo del servizio, prestato per effettuare il controllo e dell’eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l’analisi. Il costo orario del servizio – pari a 50,00 euro – é indicato nell’allegato C – sezione I. L’art. 6 dispone le modalità di adeguamento ed aggiornamento – ogni due anni – delle tariffe mentre l’art. 7 detta le diverse percentuali di destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe. Per quanto attiene alle modalità tecniche di versamento delle tariffe, esse saranno stabilite entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del Ministero della salute e con provvedimenti delle Regioni. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, la determinazione degli introiti dovuti in base al nuovo decreto é effettuata dal soggetto incaricato di svolgere i controlli. E’ di tutta evidenza che la parte più significativa del provvedimento è rappresentata dall’entità delle tariffe che saranno applicate dagli Organi di vigilanza, come quantificate negli allegati. L’allegato A detta le tariffe che si applicano alle attività di macellazione, sezionamento e selvaggina cacciata (sezioni 1, 2 e 3), alla produzione del latte (sezione 4), alla pesca e all’acquacoltura (sezione 5), agli altri prodotti (sezione 6) tra cui si citano i centri di cottura, la produzione di integratori alimentari, quella dei prodotti di IV e V gamma, i mulini, la produzione di surgelati, di conserve vegetali, la produzione e l’imbottigliamento del vino, i mercati all’ingrosso di ortofrutticoli freschi, i depositi alimentari in genere. Le tariffe indicate nell’allegato B si applicano invece ai controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all’importazione (Tariffe riscosse dai posti di ispezione frontaliera: carni, pesce, prodotti a base di carne, animali vivi in transito ed in importazione, mangimi / Tariffe riscosse dagli Uffici di sanità marittima, aerea e frontaliera: alimenti di origine non animale). Alle tariffe dell’allegato A si applica una maggiorazione del 20 per cento, fino alla verifica dell’avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del decreto. Qualora, in sede di verifica, si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi. Alle tariffe degli allegati A e B si applicano, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 per cento, finalizzata all’attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 (vedi art. 11). Sarà nostra premura tenervi aggiornati circa gli eventuali sviluppi. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze Allegati: CIRCOLARE GENERALE 22/2009 – Oggetto: REGISTRO IMPRESE
Prot.63.DG.me Milano, 2 marzo 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 22/2009 Oggetto: REGISTRO IMPRESE – Società a responsabili-tà limitata (s.r.l.) – Nota Unioncamere riguardante l’art.16 del DL. 185/2008 (Decreto legge anticrisi) convertito nella Legge n.2/2009.
E’ nostra premura comunicarvi che con la nota n. 2453 datata 11 febbraio 2009 |