Prot.141.DG.me Milano, 9 luglio 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 67/2008 OGGETTO: Riforma del lavoro – Le prime indicazioni operative sul D. L. N. 112/2008 al personale ispettivo del Ministero del Lavoro. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge in Oggetto recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, con propria Nota dello scorso 2 luglio, ha fornito al personale ispettivo le prime indicazioni operative circa le innovazioni e le modifiche introdotte dal Decreto stesso. Allo scopo di essere utilmente informati e sostenere il corretto confronto in caso di ispezione ai sensi della richiamata Nota della Direzione Generale, si allega copia della stessa. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio consulenze Allegato “
Prot.140.DG.me Milano, 9 luglio 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 66/2008 Oggetto: privacy – provvedimento del 19 giugno 2008 Desideriamo informare che sulla G.U. n. 152, del 1.7.2008, è stato pubblicato il provvedimento del Ga-rante per la protezione dei dati personali 19.6.2008. Con detto provvedimento, il Garante ha messo a punto un pacchetto di mi-sure che riguardano, in particolare, l’informativa, la richiesta del consenso, le notificazioni e la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali. Si tratta di un percorso di semplificazione, che l’Authority ha intrapreso da tempo. Il provvedimento nasce dalle esigenze di alcune categorie produttive, che hanno fatto presente al Garante l’eccessivo peso – in termini sia economici sia amministrativi – di alcuni adempimenti del Codice della privacy. L’istruttoria avviata dall’Autorità sulla base di quelle lamentele ha riscontrato la presenza di punti critici, dovuti in taluni casi ad “approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale”, frutto di “adempimenti superflui o ripetuti inutilmente, talvolta anche per effetto di erronee valutazioni fornite in sede di consulenza”. Si parte dall’informativa, solitamente formulata con un forte ricorso a termini giuridici, che si rivelano di nessuna comunicatività. Spesso l’informativa viene reiterata anche quando non ce n’è bisogno, “frazionando le spiegazioni che andrebbero invece fornite in modo organico e possibilmente unitario”. Da qui la necessità che l’informativa sia unica per il complesso dei tratta-menti, utilizzi un linguaggio semplice, sia breve ed essenziale. La prima informativa può essere anche orale, mentre se si preferisce la modalità scritta, si può inserirla “nel materiale cartaceo o nella corrispon-denza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili”. Dunque, brevità e comprensibilità – il Garante propone un fac-simile di in-formativa e offre la propria collaborazione alle categorie per predisporre altri formulari-tipo – e possibilità di rinviare a un’informativa più articolata (ma sempre chiara, sintetica e aggiornata) da fornire attraverso internet, o af-figgendola in bacheca, o mediante avvisi e cartelli agli sportelli per la clien-tela, o ancora con messaggi preregistrati a cui accedere digitando un nu-mero telefonico gratuito. Altro adempimento da snellire è la richiesta di consenso al trattamento dei dati. Il Garante ha appurato che, sia in ambito pubblico sia in quello privato, si chiede il consenso anche se non è necessario. Per esempio, quando si tratta di adempiere a obblighi contrattuali, o per ordinarie finalità ammini-strative e contabili, oppure quando le informazioni personali provengono da elenchi pubblici, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell’interessato. L’Authority, pertanto, non solo ha ribadito i casi in cui dell’acquisizione del consenso si può fare a meno, ma ha anche allargato il campo. Niente con-senso quando un’impresa deve inviare informazioni, anche pubblicitarie, a un cliente che in precedenza ha già acquistato prodotti similari. Per esempio, per aggiornarlo sull’uscita di nuove versioni di quel prodotto, o anche per promuovere ricerche di mercato. E’ però, fondamentale che le informazioni siano inviate per posta elettronica (se il cliente l’ha fornita) e per posta tradizionale. Ovviamente l’interessato può sempre opporsi, in maniera agevole e gratuita, all’ulteriore invio di altre informazioni. Semplificate anche le procedure per la designazione degli incaricati del trattamento – è sufficiente un solo atto laddove la nomina riguardi una plu-ralità di soggetti – e quelle per le notificazioni telematiche al Garante, che, viene ribadito, non sono necessarie per perseguire finalità amministrative e contabili, salvo i casi indicati dal Codice. Cordiali saluti Michele Evolvi Ufficio consulenze Allegato“
Prot.137.DG.pc
Milano
Prot.135.DG.me Milano, 30 giugno 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 63/2008 OGGETTO: SCADENZARIO TRIBUTARIO LUGLIO 2008
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CIRCOLARE GENERALE 62/2008 – OGGETTO: CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (CONAI)
Prot.131.DG.pc Milano, 16 giugno 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 62/2008 OGGETTO: CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI (CONAI) – RIDUZIONE CONTRIBUTO CARTA Si ritiene utile informare che il Consiglio di Amministrazione del Conai, su proposta di Comieco ha deliberato di ridurre di 8 Euro a tonnellata, a partire dal 1° luglio 2008, il Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi in carta e cartone, che pertanto passa da 30 a 22 Euro a tonnellata. La riduzione dell’importo è stata resa possibile per l’avvenuta crescita del valore di cessione della carta da macero. Il Contributo Ambientale Conai, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale Conai ripartisce tra Produttori e Utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma Generale per la prevenzione e la gestione (Art. 7, comma 1 del Regolamento Conai). Dal punto di vista normativo il versamento del contributo Conai è regolato dagli articoli 221 e 224 del D.Lgs. 152/2006 nuovo “Codice Ambientale” (gli ex articoli 38 e 41 del D.Lgs. 22/1997 “Decreto Ronchi”). In particolare, l’articolo 224, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la ripartizione di tali costi debba avvenire “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto della quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale”. Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento Conai. In particolare, l’articolo 14 dello Statuto precisa che “le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un Utilizzatore”. Qui di seguito riportiamo infine una tabella che esemplifica l’entità del Contributo Ambientale per l’anno 2008 secondo i singoli materiali indicati.
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