L’obbligo di comunicazione dei corrispettivi si estende anche ai distributori automatici privi porta di comunicazione
L’obbligo di comunicazione dei corrispettivi si estende anche ai distributori automatici privi porta di comunicazione

Il primo gennaio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi anche per le vending machine sprovviste di porta di comunicazione.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici è stato introdotto col Decreto Legislativo 127/2015 all’art 2 comma 2.

Successivamente due Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente del 30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017, hanno stabilito le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Il primo riguarda i distributori automatici provvisti di porta di comunicazione, per i quali obbligo di trasmissione è entrato in vigore il 1° aprile 2017, mentre il secondo provvedimento riguarda i distributori automatici privi di porta di comunicazione per i quali l’obbligo di trasmissione dei dati è stato differito al 1° gennaio 2018.

Nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017 relativo alle specifiche tecniche la “porta di comunicazione” viene definita come “qualunque tipo di porta, attiva o attivabile attraverso update, adattamenti e/o comandi software, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate”.