Prot.176.DG.me Milano, 4 novembre 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI
CIRCOLARE GENERALE 61/2009
Oggetto: Detassazione degli investimenti in macchinari – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 27 ottobre 2009
Con riferimento all’argomento in oggetto, si comunica che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 44/E del 27ottobre 2009 recante: “Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari”.
Con la circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla cosiddetta “Tremonti-ter” ovvero alla detassazione, dal reddito d’impresa, di un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.
Di seguito, verranno analizzati i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.
SOGGETTI INTERESSATI
La Tremonti-ter si applica a tutti i soggettiresidenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.
Sono ammessi alla detassazione:
– le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
– le società in nome collettivo e in accomandita semplice; – le società di armamento;
– le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
– le società consortili a rilevanza sia interna che esterna; – le società per azioni; – le società in accomandita per azioni; – le società a responsabilità limitata; – le società cooperative e di mutua assicurazione;
– gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
– gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, con riferimento all’attività commerciale esercitata.
L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’agevolazione in esame non si applica ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
L’applicazione dell’agevolazione non è subordinata all’adozione di particolari regimi d’imposta o contabili da parte dei soggetti interessati.
Possono accedere al beneficio, ad esempio: – i contribuenti c.d. “minimi” esercenti attività d’impresa;
– i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali previsto dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
– i soggetti esercenti attività agricole che determinano il reddito d’impresa ai sensi degli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR;
– le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola oltre i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR;
– le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, per le quali l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007 prevede che il reddito sia qualificabile come reddito d’impresa, ancorché lo stesso sia determinato – per opzione – ai sensi dell’ articolo 32 del TUIR;
– i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dagli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax) per la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo delle navi con i requisiti di cui all’articolo 155 del TUIR.
I soggetti che adottano regimi caratterizzati dalla semplificazione degli obblighi contabili
Prot.175.DG.me Milano, 3 novembre 2009 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI
CIRCOLARE GENERALE 60/2009
Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO NOVEMBRE 2009
| TERMINE | MATERIA | SOGGETTI INTERESSATI | ADEMPIMENTI | MODALITA’ | NOTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunedì 2 | Mod. Unico 2009 |
Contribuenti non titolari di partita IVA CIRCOLARE GENERALE 59/2009 – Oggetto: Allergeni alimentari: nuovo aggiornamento
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