Category Archive Circolari

CIRCOLARE GENERALE 15/2010 – Oggetto: D.LGS. 20 marzo 2010, n. 53, sulle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici

Prot.02.LI.me

Milano 23 aprile 2010

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI

CIRCOLARE GENERALE 15/2010

Oggetto:     D.LGS. 20 marzo 2010

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 14/2010 – Oggetto: circolare consulente sicurezza – Comunicazione unica di impresa

Prot.69.DG.me   Milano 7 aprile 2010   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI   CIRCOLARE GENERALE 14/2010  

Oggetto: circolare consulente sicurezza – Comunicazione unica di impresa

  Egregi Associati

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 13/2010 – Oggetto: Sistema SISTRI

Prot.65.DG.me

Milano 31 marzo 2010

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI

CIRCOLARE GENERALE 13/2010

Oggetto: Sistema SISTRI – Soggetti per cui è prevista l’iscrizione facoltativa.

 

Facciamo seguito alle nostre circolari 06/2010 e 10/2010 rispettivamente del 23 febbraio 2010 e del 2 marzo 2010 ed alle numerose richieste ricevute dalle imprese di Gestione e comunichiamo che ci siamo attivati presso il Ministero dell’Ambiente per avere maggiori chiarimenti in merito alla applicazione del sistema SISTRI. 

 

Dall’incontro con i tecnici è emerso che le aziende iscritte alle rispettive Camere di Commercio con il codice ATECO 52.63.2 o 47.99.20 rientrano tra i soggetti indicati al comma 4 dell’art 1 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 per i quali è prevista l’iscrizione facoltativa al sistema SISTRI. 

 

Per i dettagli operativi si rinvia alla predetta circolare generale 06/2010 del 23 febbraio 2010. 

 

Vi invitiamo sin d’ora a segnalarci eventuali anomalie. 

 

Cordiali saluti. 

 

Michele Evolvi

 

Ufficio consulenze

CIRCOLARE GENERALE 12/2010 – Oggetto: sospensione dell

Prot.61.DG.me

Milano 24 marzo 2010

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LOROSEDI

 

CIRCOLARE GENERALE 12/2010

 

Oggetto: sospensione dell’obbligo di invio dei dati sanitari

 

Pubblicate 2 "note" delle Regioni Lombardia e Veneto sulla sospensione dell’obbligo di invio dei dati sanitari previsti dall’Art. 40 del D.Lgs. 81/08.

 

"Nota" della Regione Lombardia    

 

Ai Responsabili SPSAL – ASL della regione Lombardia

 

In relazione agli adempimenti di cui all’art. 40 del D.Lgs. 81/08

CIRCOLARE GENERALE 11/2010 – Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO APRILE 2010

Prot.58.DG.me   Milano 23 marzo 2010   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LOROSEDI   CIRCOLARE GENERALE 11/2010   Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO APRILE 2010    

TERMINE MATERIA SOGGETTI INTERESSATI ADEMPIMENTI MODALITA’ NOTE
Giovedì 15   IVA  

Fattura differita.

Scade il termine per l’emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni con spedizione e consegna nel mese di marzo 2010.

 

   
Giovedì 15 IVA

Commercianti al minuto e soggetti assimilati

Registrazione dei corrispettivi.

Scade il termine per la registrazione delle operazioni effettuate nel mese di marzo 2010 per le quali sono stati rilasciati lo scontrino e/o la ricevuta fiscale. Non occorre più allegare gli scontrini giornalieri.

   
Giovedì 15           IVA

Regolarizzazione dei versamenti mensili

Contribuenti mensili

Scade il termine per la regolarizzazione entro 30 gg. dei versamenti da eseguire entro il 16 marzo 2010.

Contestuale versamento con il Mod. F24 dell’imposta e degli interessi legali del 1 % annuo. Versamento con il Mod. F24 anche della sanzione (1/12 del 30%) pari a 2

ALLEGATI
CIRCOLARE GENERALE 10/2010 – Oggetto: Sistema Sistri. Proroga di 30 giorni dei termini per l'iscrizione

Prot.54.DG.me

Milano 2 marzo 2010

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

LOROSEDI

CIRCOLARE GENERALE 10/2010

Oggetto: Sistema Sistri. Proroga di 30 giorni dei termini per l’iscrizione.

Facciamo seguito alla precedente circolare n. 6 del 23 febbaraio 2010 e informiamo che in data sabato 27 febbraio 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 il Decreto Ministero  dell’Ambiente del 15 febbraio 2010 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009

CIRCOLARE GENERALE 09/2010 – Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO MARZO 2010

Prot.53.DG.me   Milano 1 marzo 2010   A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LOROSEDI   CIRCOLARE GENERALE 09/2010   Oggetto: SCADENZARIO TRIBUTARIO MARZO 2010  

TERMINE MATERIA SOGGETTI INTERESSATI ADEMPIMENTI MODALITA’ NOTE
Lunedì 1 IVA

Contribuenti IVA obbligati a presentare la comunicazione annuale dati IVA

Scade il termine per la presentazione della comunicazione dati IVA relativa all’anno 2009.

Mediante invio telematico  
Lunedì 15   IVA   Fattura differita.

Scade il termine per l’emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni con spedizione e consegna nel mese di febbraio 2010.

   
Lunedì 15 IVA

Commercianti al minuto e soggetti assimilati

Registrazione dei corrispettivi.

Scade il termine per la registrazione delle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2010 per le quali sono stati rilasciati lo scontrino e/o la ricevuta fiscale. Non occorre più allegare gli scontrini giornalieri.

   
Martedì 16 IVA Contribuenti IVA

Scade il termine per il versamento

CIRCOLARE GENERALE 08/2010 – Oggetto: Lo stress lavoro-correlato

Prot.51.DG.me Milano 23 febbraio 2010 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LOROSEDI CIRCOLARE GENERALE 08/2010 Oggetto: Lo stress lavoro-correlato    Rammentiamo a tutte le Aziende Associate che, a far data dal 1 agosto 2010, entrerà in vigore l’obbligo di aggiornamento del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) con la estensione alla valutazione del fattore di rischio determinato dallo stress lavoro-correlato (art. 28 comma 1bis del D.Lgs. 81/2008). E’ pur vero che un tale lasso temporale (circa 6 mesi) potrebbe apparire ampiamente sufficiente ad assolvere pienamente all’obbligo di legge ma.…la necessità di coinvolgimento delle diverse componenti aziendali (Datore di Lavoro, R.L.S., R.S.P.P. e Medico Competente dove nominato), suggeriscono l’opportunità di un approccio attento oltre che per fattori temporali, anche per metodologia, contenuti ed economie dell’intervento. Ecco allora alcuni suggerimenti per affrontare efficacemente l’argomento senza trascurare questi non trascurabili fattori e con l’obiettivo di produrre un Documento di assoluta trasparenza, utilità, efficacia ed economicità. Quale primo approccio, vediamo quindi di evitare a priori l’utilizzo di più o meno complessi software di valutazione la cui spesso unica certezza, risulta essere l’elevato costo di acquisto oltre ad una certa genericità dei contenuti non sempre adattabili alle esigenze del VENDING. Paradossalmente il migliore degli “analisti” dei fattori di stress aziendali risulta essere invece proprio il Datore di Lavoro, opportunamente supportato dal R.L.S., dal R.S.P.P. e dal M.C., ai quali chiedere la collaborazione del caso secondo uno schema di valutazione nelle seguenti aree di indagine: 1. indicatori aziendali 

indici infortunistici assenteismo frequenti assenze per malattia alta percentuale di ferie non godute elevato turn-over procedimenti disciplinari e/o sanzionatori segnalazioni pervenute dal Medico Competente istanze di licenziamento e/o demansionamento

2. contesto del lavoro 

presenza dell’organigramma e delle procedure aziendali presenza di un sistema di comunicazione interna efficace presenza di un piano formativo e di sviluppo professionale definizione e sovrapposizione dei ruoli esistenza di efficaci sistemi di valutazione degli obiettivi da raggiungere sistemi premianti in relazione agli obiettivi raggiunti autonomia nella esecuzione degli incarichi affidati presenza di strumenti di partecipazione alle decisioni aziendali possibilità di rivolgersi con facilità alla linea gerarchica di riferimento  momenti di aggregazione per tutto il personale possibilità di effettuare la pausa pranza in luoghi adeguati ed orari di lavoro flessibili

3. contenuto del lavoro

esposizione a fattori di inquinamento quali rumore, prodotti chimici, microclima inadeguato, illuminazione inadeguata, vibrazioni meccaniche problematiche derivanti da inadeguata movimentazione manuale dei carichi assenza di adeguata cartellonistica monitoria frequenti ed impreviste interruzioni dell’attività lavorativa mancanza di chiara definizione del ruolo assegnato elevata monotonia e/o diverse mansioni da eseguire contemporaneamente autonomia nella ripartizione dei carichi di lavoro con elevate ed impreviste variabili necessità di prendere costantemente rapide decisioni orari di lavoro regolarmente superiori alle previste 8 ore giornaliere presenza costante di lavoro straordinario frequenti ed impreviste variazioni dell’orario di lavoro presenza di turni lavorativi notturni e/o festivi

Come facilmente riscontrabile quindi, una serie di ambiti di indagine di facile individuazione e di non particolarmente impegnativa valutazione da parte della “Squadra della Sicurezza” che potrà, dove ritenuto opportuno, farsi supportare eventualmente da Professionisti esterni.                 In considerazione del fatto che il Legislatore non impone un modello di valutazione unico dello specifico fattore di rischio (…e come potrebbe considerando la molteplicità delle diverse realtà presenti nel vasto panorama nazionale!!!) ancora una volta riteniamo dovere suggerire un approccio riassumibile secondo queste semplici regole:

il modello soddisfa le specifiche esigenze della mia Azienda? il modello risulta efficace ed utilizzabile per valutare lo specifico fattore di rischio nella mia Azienda? l’economia richiesta per l’installazione prima e la successiva gestione del modello è adeguata alla mia realtà aziendale? il modello rappresenta uno strumento utile per il monitoraggio ed il contenimento dei fattori di rischio?   

Poche e soprattutto semplici domande da porsi prima di procedere ricordando che, salvo particolari casi dove necessario specifico approfondimento (quasi sempre riferite a fattori soggettivi dove l’apporto professionale del Medico Competente risulterà sicuramente indispensabile), l’ambito del VENDING presenta fattori di rischio contenuti la cui unica necessità di intervento è costituita da un monitoraggio periodico condotto con efficace ma semplice metodologia.      Bruno Scacchi

Consulente sicurezza

CIRCOLARE GENERALE 07/2010 – Oggetto: Ritiro e richiamo dei prodotti alimentari.

Prot.50.DG.me Milano 23 febbraio 2010 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LOROSEDI CIRCOLARE GENERALE 07/2010 Oggetto:  Ritiro e richiamo dei prodotti alimentari. Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce, come noto, i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. L’articolo 19 – comma 1 – del Regolamento, che detta disposizioni in tema di obblighi relativi agli alimenti, testualmente recita: 1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo (RITIRO DALLA FILIERA PRODUTTIVA E COMMERCIALE) e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama (RICHIAMO DEI PRODOTTI GIA’ VENDUTI) i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. Con la nota allegata, datata 18 febbraio, il Dipartimento per la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute richiama l’attenzione degli Assessorati regionali alla sanità sull’adozione di misure volte al rintraccio ed al ritiro degli alimenti ma anche sulla mancata attuazione di procedure di richiamo dei prodotti alimentari già venduti ai consumatori. Cordiali saluti. Michele Evolvi Uffico consulenze Allegato

CIRCOLARE GENERALE 06/2010 – Oggetto: Sistema informatico di controllo della tracciabilit

Prot.49.DG.me Milano 23 febbraio 2010 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LOROSEDI CIRCOLARE GENERALE 06/2010 Oggetto: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Pubblicato in G.U. il decreto ministeriale che istituisce il SISTRI Si ritiene utile informare che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 con il quale viene istituito il SISTRI. Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (“Modello Unico di Dichiarazione” ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche. Tale sistema permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità. Per quanto riguarda i Soggetti coinvolti, l’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3; le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti (rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento); i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania; i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti (rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento); gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Il decreto prevede una diversa tempistica per quanto riguarda l’entrata in funzione e l’operatività del sistema (art 1) ed i termini per l’iscrizione (art 3). In particolare per quanto riguarda l’operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati. 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (come disposto dall’articolo 12 comma 4 il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) per il primo gruppo di soggetti. Fanno parte del primo gruppo:

i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; i soggetti di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto. Fanno parte del secondo gruppo:

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti; i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto. Fanno parte di questo gruppo:

le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184,comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006; gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

Il primo gruppo di utenti aderisce al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto. (Dal 14 gennaio al 1 marzo 2010) Il secondo gruppo di utenti aderisce al SISTRI dal 30mo giorno al 75mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto (dal 13 febbraio al 30 marzo 2010). Il terzo gruppo di utenti, per i quali l’adesione al SISTRI è facoltativa, può aderire a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto. Informalmente abbiamo avuto notizia che a giorni dovrebbe essere pubblicato un decreto che prorogherebbe i termini di iscrizione di 30 giorni. Sarà in ogni caso nostra premura tenervi aggiornati. Per quanto riguarda la procedura da seguire, l’operatore deve iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità.

Direttamente: l’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione on line. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l’utente dovrà inserire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all’azienda; l’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l’utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all’azienda; l’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; l’utente potrà compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo via e-mail all’indirizzo di posta elettronica iscrizionemail@sistri.it . Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l’utente dovrà fornire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all’azienda.

Indirettamente: tramite la Sezione Regionale dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali territorialmente competente (nel caso di trasportatori); tramite le associazioni imprenditoriali territoriali o le loro società di servizi. L’articolo 7 del decreto, infatti, prevede la possibilità, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, di adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le organizzazioni imprenditoriali, o le loro società di servizi, sono tenute ad iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane comunque a carico del soggetto delegante.

L’iscrizione potrà avvenire sia direttamente da parte dei soggetti tenuti ad effettuarla (online, via fax o tramite apposito numero verde che servirà anche per l’assistenza alle imprese) che indirettamente, tramite la sezione regionale dell’albo nazionale gestori ambientali (per i trasportatori) o le associazioni imprenditoriali o loro società di servizi. Dopo l’iscrizione, il sistema effettuerà le verifiche con il registro imprese o l’albo nazionale gestori ambientali. Successivamente, in caso di iscrizione diretta, l’impresa riceverà il codice-pratica di riferimento, grazie al quale sarà possibile presentarsi presso la camera di commercio (o sezione regionale dell’albo nel caso dei trasportatori), per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi tecnologici; per l’iscrizione indiretta saranno le associazioni imprenditoriali o le sezioni dell’albo ad informare l’impresa sui tempi e luoghi. I dispositivi tecnologici di cui saranno dotate le imprese sono: chiavetta token USB, necessaria per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all’azienda dedicato al trasporto di rifiuti speciali ed una black box, per monitorare il percorso dell’automezzo. Ogni singolo veicolo che trasporta rifiuti dovrà esserne dotato. Le imprese avranno a disposizione, per effettuare l’installazione una lista delle officine autorizzate all’installazione dei dispositivi, affidati alle imprese in comodato d’uso e consegnati con le credenziali e le relative istruzioni. Per ottenere i dispositivi si dovrà essere muniti del modulo di autocertificazione generato dal SISTRI e dovrà essere esibita la ricevuta del pagamento del contributo annuale. L’impresa dovrà sottoscrivere il certificato digitale (abbinato alla firma elettronica e una dichiarazione su responsabilità e oneri per danneggiamento o smarrimento dei dispositivi). Le numerose schede allegate al Dm riportano le informazioni che i soggetti obbligati dovranno comunicare al SISTRI. Suddivisi per posizione soggettiva rivestita nella filiera del rifiuto. Le schede sono suddivise in aree e ciascuna area in sezioni. Alla compilazione delle aree si procederà tramite l’inserimento del PIN fornito dal SISTRI. I costi per la costituzione ed il funzionamento del sistema sono a carico dei soggetti obbligati che verseranno contributi annuali in misura differenziata a seconda dell’attività svolta, della tipologia e del quantitativo di rifiuti trattati. Il contributo riguarderà ogni unità produttiva, ogni veicolo e sarà riferito all’anno di competenza a prescindere dalla data di versamento. Per ogni approfondimento si rimanda agli allegati. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio Consulenze Allegato I: decreto ministeriale – All. IAIBIIIII Allegato II: linee guida Ministero Ambiente