Prot.61.DG.me
Milano, 27 febbraio 2009
A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
CIRCOLARE GENERALE 20/2009
OGGETTO: Disposizioni concernenti i contratti bancari: clausole che prevedono una remunerazione a favore della banca. Legge 28 gennaio 2009, n. 2, articolo 2 bis.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009, n. 2 – Supplemento Ordinario n. 14 – è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (cd. pacchetto anticrisi).
L’articolo 2 bis, comma 1, della legge, stabilisce precise limitazioni alla possibilità di applicazione della clausola di massimo scoperto da parte delle banche. Più in particolare “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”.
In sintesi, è fatto divieto di applicare la commissione nei seguenti casi:
· quando il debito (scoperto di conto) è in essere per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi;
· quando il correntista va in rosso in assenza di fido.
In entrambi i casi le banche possono applicare unicamente gli interessi passivi per il cliente.
Lo stesso comma 1 contiene anche limitazioni all’applicazione di ulteriori clausole che prevedano una remunerazione a favore della banca.
In particolare