CIRCOLARE GENERALE 58/2008 – OGGETTO: INAIL – Nuovi adempimenti in tema di segnalazione degli infortuni sul lavoro
CIRCOLARE GENERALE 58/2008 – OGGETTO: INAIL – Nuovi adempimenti in tema di segnalazione degli infortuni sul lavoro

Prot.110.DG.pc Milano, 16 maggio 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 58/2008 OGGETTO: INAIL – Nuovi adempimenti in tema di segnalazione degli infortuni sul lavoro In data 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (T.U. sulla sicurezza). Secondo le nuove disposizioni i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Il decreto dispone, tra l’altro, che l’INAIL svolga, allo scopo di ridurre il fenomeno infortunistico, il compito di raccogliere e registrare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Si tratta di un nuovo obbligo che va ad affiancare quello della denuncia dell’infortunio con assenza superiore a tre giorni a fini assicurativi, sostenuto da apposita sanzione (art. 55, comma 4, lettera 1- da 1000 a 3000 euro). Per queste nuove disposizioni, introdotte esclusivamente a fini statistici, non è prevista una modulistica ufficiale. L’INAIL ha comunque reso disponibile un modello reperibile sul sito www.inail.it. Il modello si compone di tre sezioni: nella prima si raccolgono i dati del lavoratore, nella seconda le informazioni relative al datore di lavoro, la terza è destinata alla descrizione dell’infortunio. La compilazione è facilitata dalla presenza di appositi codici che indicano la tipologia del lavoro e la qualifica dei soggetti. La segnalazione dell’infortunio deve essere effettuata per posta ordinaria o tramite fax ed inviata alla sede INAIL di competenza. L’Istituto precisa inoltre che per questo adempimento non deve essere utilizzato il canale denuncia infortuni on-line. A tale proposito, Il Ministero del Lavoro con nota protocollo n. 6587 del 21 maggio 2008 comunica, che la nuova denuncia INAIL sugli infortuni di almeno un giorno, con fini statistici e informativi, entrerà in vigore solo dopo che saranno operative le regole di funzionamento del Sinp (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). Le regole di funzionamento del predetto sistema nazionale verranno definite tramite decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del T.U.Il Ministero precisa che, inoltre, che nulla è mutato rispetto agli altri adempimenti previsti ai fini assicurativi e relativi alla denuncia degli infortuni e all’obbligo di annotazione dell’evento sull’apposito registro. Cordiali saluti. Michele Evolvi Ufficio Consulenze