CIRCOLARE GENERALE 61/2008 – OGGETTO: INPS – modalit
CIRCOLARE GENERALE 61/2008 – OGGETTO: INPS – modalit

Prot.130.DG.pc Milano, 16 giugno 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 61/2008 OGGETTO: INPS – modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. Con la circolare n. 64 del 5 giugno 2008, in www.inps.it,l’Inps ha comunicato le modalità di riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, per l’anno 2008. Termini e modalità di versamento Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. Per i soggetti che non sono titolari di partita IVA l’Inps ha provveduto alla spedizione dei modelli F24. I contributi riguardanti la quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per l’anno corrente i contributi devono essere versati entro il 16 giugno 2008 (saldo 2007 e primo acconto 2008) ed entro il 1 dicembre 2008 (secondo acconto 2008) in quanto il giorno 30 novembre cade di domenica. L’Inps evidenzia, al riguardo, che il versamento del saldo 2007 e del primo acconto 2008 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 16 luglio 2008, anziché entro il 16 giugno 2008, maggiorando l’importo dei contributi dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi. Reddito imponibile Al fine di individuare l’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti detratte dal reddito dell’anno, conseguiti nel 2007. Per i soci di Società a responsabilità limitata iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d’impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro distribuzione,ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Premesso questo, vengono di seguito indicati gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):   RF49 – (RF50 + RF52, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 o 3 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12]. Sempre ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo l’Inps rammenta che i redditi in argomento devono essere integrati anche con redditi eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico S. C. (società di capitali). Rateizzazione La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello UNICO 2008. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per quanto riguarda i titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese per ciò che concerne gli altri contribuenti. L’Inps fa presente che la rata con scadenza 16 agosto 2008 è spostata al 18 agosto in quanto il giorno 16 agosto cade di sabato In qualunque caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l’eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 per cento mensile. Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI) e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In riferimento alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue: –              gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi; –              le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi; –              la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 17 giugno al 16 luglio. La quota parte dell’importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima. Il quadro "RR" del modello UNICO 2008 Il quadro "RR" del modello "UNICO 2008 persone fisiche" deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I), ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2007, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno. Qualora dal quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod.F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In caso di importi diversi da quelli originari la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”. Compensazione L’importo eventualmente risultante a credito dal quadro RR del modello UNICO 2008 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2006, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2007, se il credito emerge dalla dichiarazione 2008 ( i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni). Sarà quindi indicato il periodo di riferimento ( l’anno 2006 ovvero il 2007, secondo quanto appena evidenziato, e l’importo che si intende compensare. Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione, originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it – servizi on line – art./com. – calcolo codeline. Cordiali saluti Michele Evolvi Ufficio consulenze