Prot.183.DG.pc
Milano, 27 agosto 2007
A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
CIRCOLARE GENERALE 58/2007
Oggetto: Legge 3 agosto 2007, n. 123, art. 5: chiarimenti operativi sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale – Minlavoro lett. Circ. prot. 25/I/0010797 del 22/08/2007
Il Ministero del lavoro, dopo la pubblicazione in G.U. della legge in oggetto (G.U. n. 185 del 10 agosto 2007) concernente “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” (cfr. com. n. 29 del Settore Ambiente, Qualità, Sicurezza del 3 agosto) fornisce i primi indirizzi operativi relativi al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale contemplato dall’art. 5 della legge.
La legge, oltre a prevedere una delega al Governo per l’emanazione di provvedimenti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha introdotto norme di immediata attuazione, tra cui quella, sanzionatoria, che si commenta qui di seguito.
Decorrenza delle disposizioni sanzionatorie
25 agosto, trascorso l’ordinario periodo successivo alla pubblicazione in G.U.
Soggetti nei confronti dei quali si applica la sanzione
Datori di lavoro imprenditori, con esclusione, pertanto, di tutti i soggetti che non esercitano attività di impresa.
Oggetto del provvedimento sanzionatorio
Il provvedimento può essere previsto per le seguenti motivazioni:
- occupazione di manodopera in nero in percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati (compreso il personale extracomunitario clandestino);
- reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell'orario massimo settimanale di lavoro;
- gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.
Con riguardo al punto 1 il Ministero considera personale “in nero” quello totalmente sconosciuto alla P.A. in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria, né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale in qualsiasi.
Non rientrano pertanto in tale casistica eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nelle diverse forme, seppur eventualmente non genuini, ma che risultino comunque iscritti sul libro matricola.
Quanto alla percentuale era stato già chiarito nella richiamata circ. 29/2006, che il 20% va rapportato ai lavoratori complessivamente operanti nell’unità produttiva al momento dell’ispezione, e non alla totalità dei lavoratori complessivamente impiegati in azienda.
Nella circolare del 22 agosto, il Ministero aggiunge che va considerato nel computo della percentuale dei lavoratori in nero anche il personale extracomunitario clandestino.
Quanto al punto 2, riguardante reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell'orario massimo settimanale di lavoro, si tratta di tre ambiti considerati dalla norma: giorno di riposo settimanale, il riposo inteso come 11 ore tra una giornata lavorativa e l'altra e lo straordinario (48 ore su base settimanale). Anche in questo caso si richiama quanto già disposto per l’edilizia nella circolare n. 29/2006, dove si afferma che il termine “reiterate” va interpretato come ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite contemplate nella norma in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in determinato arco temporale, tale da non considerare la condotta stessa meramente occasionale.
Poiché il legislatore non individua direttamente questo “arco temporale”, in via interpretativa, il Ministero richiama i 5 anni previsti dall’art. 8 bis della L. 689/81, in materia di depenalizzazione.
Non è chiarito se tale ambito temporale possa essere anche retroattivo (come probabile) o se invece, il quinquennio di riferimento debba decorrere dall’entrata in vigore della norma in esame.
Riguardo al punto 3, il Ministero specifica che per le gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro debba individuarsi un criterio oggettivo per la determinazione delle stesse, rappresentato dalle sole violazioni riscontrate a carico dei dirigenti e dei datori di lavoro punite con le pene più gravi sia di carattere detentivo che pecuniario, che peraltro devono anche essere reiterate, cioè tali da configurare l’ipotesi di “recidiva aggravata” e cioè riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole e commessa nei cinque anni precedenti all’ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di giudicato penale.
In questo caso, invece, si evince dalla circolare che il quinquennio di riferimento si considera in maniera retroattiva.
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 5 prevede, come conseguenza al provvedimento di sospensione, anche la trasmissione dell’atto alle amministrazioni competenti per la emanazione di provvedimenti di interdizione alla partecipazione a gare per appalti pubblici di durata pari almeno alla sospensione dell’attività di impresa.
DISCREZIONALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
Il Ministero ricorda che l’adozione del provvedimento di sospensione è dovuta ogni volta che si presentino i presupposti sopra elencati, tuttavia viene individuato un limitato potere discrezionale dell’autorità ispettiva legato alla valutazione del rischio dell’attività svolta dai lavoratori irregolari, per cui si considera non adottabile la sanzione nei casi in cui l’immediata interruzione dell’attività comporti una imminente situazione di pericolo sia per i lavoratori che per i terzi.
Si ricorda che il provvedimento di sospensione, se non ottemperato, rientra nell’ipotesi di reato di cui all’art. 650 cod. pen., per cui è previsto l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda sino a EURO 206.
REVOCA E IMPUGNAZIONE
Per la revoca del provvedimento, la norma prevede tre condizioni:
• - la regolarizzazione dei lavoratori in nero;
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, in presenza di violazioni riguardanti i tempi di lavoro o la disciplina in materia di salute e sicurezza;
• - il pagamento di una sanzione aggiuntiva ulteriore rispetto a quelle di legge pari a un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente applicate.
Nel primo caso, si tratterà, ovviamente, di provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori (a tale proposito si ricorda che, pur nel silenzio della circolare in commento, la L. Finanziaria 2007 prevede, fino al 30 settembre 2007, condizioni agevolative per l’emersione del lavoro nero);
nel secondo caso, il Ministero individua nel ripristino delle condizioni di lavoro, in presenza di violazioni del DLGS 66/03, la fruizione di eventuali riposi compensativi o la programmazione entro un arco temporale congruo, che dovrà essere trasmessa unitamente all’istanza di revoca del provvedimento alla Direzione provinciale del lavoro competente.
Alle ipotesi di regolarizzazione sopra descritte dovrà comunque aggiungersi, quale condizione cui è subordinata la revoca, una sanzione amministrativa aggiuntiva quantificata al momento dell’accertamento e pari ad un quinto di tutte le sanzioni irrogate al momento dell’accertamento da versare al Fondo per l’occupazione.
Non è invece, necessario, per ottenere il provvedimento di revoca, il pagamento della totalità delle sanzioni irrogate, che seguiranno l’iter procedimentale.
Infine, il Ministero ritiene che il provvedimento di revoca sia impugnabile in sede amministrativa, attraverso un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti.
Cordiali saluti
Piero A. Lazzari
Direttore |