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CIRCOLARE GENERALE 57/2007. OGGETTO: Decreto Legge contenente modifiche urgenti al codice della strada 

 

Prot.182.DG.pc

 

Milano, 27 agosto 2007

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

LORO SEDI

 

CIRCOLARE GENERALE 57/2007

 

 

Oggetto: Decreto Legge contenente modifiche urgenti al codice della strada

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2007 è stato pubblicato il Decreto Legge 117 contenente modifiche urgenti al codice della strada, per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione, entrate in vigore nello stesso giorno della pubblicazione.

 

Il Decreto Legge ha consentito l’immediata entrata in vigore di alcuni provvedimenti che provvediamo a segnalare qui di seguito.

 

In particolare, l’articolo 1 del Decreto, attraverso la completa sostituzione del comma 13 dell’art.116 del C.d.S., nell’ipotesi di guida senza aver conseguito la patente, introduce l’ammenda da 2257 a 9032 euro, cui potrà aggiungersi l’arresto fino ad un anno nel caso di recidiva della violazione nell’arco di un biennio. Si rammenta, a tal proposito, che le stesse sanzioni si applicheranno ai conducenti che guideranno senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice.

 

L’art. 2 intervenendo sull’art. 117 del C.d.S. in tema di limitazioni nella guida, oltre a portare da 90 ad 80 Km/h il limite massimo di velocità che i conducenti neopatentati (entro 3 anni dal conseguimento della patente) dovranno rispettare sulle strade extraurbane principali, stabilisce che i titolari di patente B, conseguita a partire da 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge, entro tre anni dalla data del conseguimento della patente, non potranno guidare autoveicoli con una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50KW/t.

 

Tale limitazione non sarà applicata ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’art. 188 C.d.S., purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

 

Il mancato rispetto dei particolari limiti di velocità validi per i neopatentati (entro i 3 anni dal conseguimento della patente) comporterà il pagamento di una somma da 148 a 594 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 2 ad 8 mesi.

 

Con una modifica all’art. 170 del C.d.S., si introduce, inoltre, il divieto di trasporto dei minori di 4 anni sui ciclomotori e sui motocicli, sanzionabile con il pagamento di una somma da 148 a 594 euro.

 

Con alcune modifiche all’art.142 vengono introdotti: un nuovo e più pesante trattamento sanzionatorio per chi supera i limiti di velocità di oltre 60 km/h (multa da 500 a 2000 euro e sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi), un innalzamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h che potrà variare da 3 a 6 mesi, la previsione della sanzione accessoria della sospensione della patente da 8 a 18 mesi in caso di recidiva entro 2 anni del superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h, la revoca della patente in caso di recidiva del superamento dei limiti di oltre 60 km/h.

 

L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità, quando prescritto, comporterà le stesse sanzioni previste dall’art. 179 C.d.S. in caso di limitatore non funzionante od alterato e scatterà sempre l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per il controllo e la riparazione del limitatore.

 

Modificando la tabella allegata all’art. 126 bis del C.D.S., il provvedimento introduce, inasprimenti delle decurtazioni di punti connesse alle violazioni dei limiti di velocità.

 

In particolare, il loro superamento di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h, comporterà la decurtazione di 5 punti della patente (contro i precedenti 2), mentre il superamento di oltre 40 km/h, sia entro che oltre i 60, comporterà sempre un taglio di 10 punti della patente.

 

Attraverso una diversa articolazione dell’art. 173 del C.d.S., viene innalzata la sanzione amministrativa connessa all’utilizzo di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la guida che consisterà nel pagamento di una somma da 148,00 a 594,00 euro, e viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi , in caso di recidiva della violazione entro 2 anni.

 

Molto corposi gli interventi in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti. In generale viene inasprito l’impianto sanzionatorio dei reati e vengono potenziati gli accertamenti preliminari a campione sui conducenti ed in particolare sui conducenti coinvolti in incidenti stradali.

 

Per quanto riguarda l’adeguamento delle sanzioni, viene aumentata la durata delle pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie, viene introdotta una graduazione delle sanzioni in relazione alla pericolosità solo potenziale, piuttosto che oggettivamente grave delle violazioni, viene introdotta la pena accessoria alternativa dello svolgimento di un’attività sociale gratuita, viene attribuita la competenza a giudicare di tali reati al Tribunale in composizione monocratica.

 

In particolare, nel caso di accertamento di un tasso alcolemico del conducente superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l, scatterà il pagamento di un’ammenda da 500 a 2000 euro, la sospensione della patente da 3 a 6 mesi, e l’arresto fino ad un mese.

 

Nel caso, invece, di un tasso alcolemico del conducente superiore a 0,8 g/l ma inferiore ad 1,5 g/l l’ammenda potrà variare da 800 a 3200 euro, la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno e l’arresto potrà durare fino a 3 mesi oppure potrà essere sostituito, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da 2 a 6 mesi.

 

Infine, nel caso di accertamento di un tasso alcolemico del conducente superiore ad 1,5 g/l l’ammenda varierà da 1500 a 6000 euro, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e l’arresto fino a 6 mesi tramutabile nell’esecuzione obbligatoria di un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da 6 a 12mesi.

 

Nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza sia commessa dal conducente più di una volta nel corso di un biennio, ovvero il reato venga da lui commesso alla guida di un autobus, o di un veicolo o di complessi di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, la sua patente di guida sarà revocata.

 

Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza dovesse provocare un incidente stradale, le pene sopra descritte saranno raddoppiate, e sarà disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo il caso di appartenenza a persona estranea al reato.

 

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sarà da 6 mesi a 2 anni e sarà disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

 

Ai conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.

 

Qualora l’esito degli accertamenti non dovesse essere immediatamente disponibile, in caso di presenza di fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in condizione di alterazione psico-fisica per assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, gli organi di polizia potranno disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

 

Il rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi ad accertamenti per verificare il proprio tasso alcolemico o la presenza di sostanze stupefacenti, salvo il caso di reato, provocherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro, (da 3.000 a 12.000 in caso di coinvolgimento in un incidente) e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 gg, salvo il caso di appartenenza a persona estranea alla violazione.

 

L’ordinanza con la quale sarà disposta la sospensione della patente di guida disporrà al conducente di sottoporsi a visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici alla guida.

 

Nel caso in cui lo stresso soggetto commetta più violazioni nel corso di un biennio, sarà disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

 

Nel caso venga accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro, il prefetto in via cautelare disporrà la sospensione della patente fino all’esito della citata visita medica.

 

Anche per il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti, nella nuova versione dell’art. 187 comma 2 , vengono introdotte pene e sanzioni più severe.

 

In particolare, ammenda da 1.000 a 4.000 euro, sospensione della patente da 6 a 12 mesi ed arresto fino a 3 mesi che potrà essere tramutato nella prestazione di un’attività sociale gratuita presso strutture traumatologiche pubbliche per un periodo da 3 a 6 mesi.

 

Se il conducente provocherà un incidente stradale le pene descritte saranno raddoppiate e sarà disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo il caso di appartenenza a persona estranea al reato.

 

Come per la guida in stato di ebbrezza, la patente di guida sarà revocata se il reato sarà commesso alla guida di un autobus o di un veicolo-o complesso di veicoli-di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ovvero quando lo stesso soggetto compierà più violazioni nel corso di un biennio.

 

L’art. 6 , al fine di promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale, in caso di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti, con una modifica all’art. 230 del C.d.S., prevede che tale tematica venga specificamente trattata nell’ambito dei corsi di educazione stradale tenuti presso le scuole di ogni ordine e grado.

 

Inoltre, lo stesso articolo introduce l’obbligo per tutti i titolari di locali, ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di esporre apposite tabelle che, sulla base delle indicazioni che fornirà entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge, con decreto il Ministro della Salute, daranno informazioni sui sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e sui quantitativi delle diverse bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico di 0,5 g/l per la guida in stato di ebbrezza.

 

La mancata esposizione di tali tabelle informative presso i locali, potrà comportare la loro chiusura per un periodo da 7 a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

 

Infine l’art. 7 del Decreto precisa che le disposizioni dello stesso provvedimento che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicheranno anche a violazioni commesse prima del 4 agosto (data di entrata in vigore del Decreto) purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

 

 

Cordiali saluti.

 

Piero A. Lazzari

Direttore

 

 

 
 
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